CNPI: Riforma Scuola Infanzia e Primo Ciclo

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CNPI: Riforma Scuola Infanzia e Primo Ciclo

Messaggiodi edscuola » 15 febbraio 2009, 11:59

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di
Istruzione e per l’Autonomia Scolastica
Segreteria del Consiglio Nazionale della P.I.

MIURAOODGOS prot. n. 1304 Roma, 12.2.2009

All’On.le Ministro
Oggetto: Parere sullo schema di regolamento concernente la revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo di istruzione

Adunanza del 12 febbraio 2009

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la nota prot. n. 13303 del 29 dicembre 2008 ( Dipartimento per l’Istruzione) con la quale il
Ministro ha richiesto il parere del C.N.P.I. in merito all’argomento in oggetto;
Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994;
Vista la relazione della Commissione redazionale, appositamente costituita per l’esame istruttorio,
ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all’argomento in oggetto specificato;
dopo ampio ed approfondito dibattito:
esprime
il proprio parere nei seguenti termini:
PREAMBOLO
Il CNPI richiama, preliminarmente, alcune questioni di carattere generale emerse durante
l’esame dello Schema di Regolamento per il quale è stato richiesto formale parere.
Già nell’ordine del giorno approvato all’unanimità nella seduta del 17 novembre 2008, il
CNPI esprimeva, sulle anticipazioni dei contenuti di provvedimenti che il Governo
intendeva adottare sulla scuola e che successivamente sono stati recepiti nelle leggi n.
133 e n. 169 del 2008, “ fermo dissenso e viva preoccupazione sulle scelte operate che,
se confermate, comportano … una destrutturazione del sistema scolastico pubblico ed
una netta riduzione quantitativa e qualitativa dell’offerta formativa”.
Il CNPI chiedeva, altresì, : “ una profonda revisione dei provvedimenti adottati, a partire da
quanto previsto per la scuola primaria con l’introduzione dell’insegnante unico e l’orario di
24 ore settimanali”.
Il CNPI, esaminato lo Schema di Regolamento, non può che confermare questo
orientamento integrandolo con le seguenti valutazioni.
1. Autonomia delle istituzioni scolastiche
A fronte di un percorso che attribuisce alle istituzioni scolastiche autonome (dPR 275/99)
prerogative in ordine alla flessibilità, alla quota del 20% del curricolo, agli interventi
compensativi e di sostegno alle eccellenze, si prospettano misure strutturali che limitano
fortemente la stessa autonomia.
E’ previsto, infatti, l’azzeramento delle compresenze e di fatto di tutte le forme di utilizzo
del personale docente in compiti diversi dall’insegnamento frontale. Una scelta che nella
scuola non solo influisce pesantemente sulla qualità dell’offerta formativa ma compromette
il ruolo e le competenze progettuali dei collegi docenti che potevano, sino ad oggi, contare
sull’utilizzo del personale per realizzare nella scuola le opportunità sopra richiamate.
2. Armonizzazione dei Piani di studio e delle Indicazioni per il curricolo
La prospettata essenzializzazione/armonizzazione dei due documenti culturali da
consegnare alle istituzioni scolastiche autonome affinché, attraverso il POF definiscano ed
organizzino le loro scelte, induce il CNPI ad evidenziare alcune problematicità:
• il Regolamento interviene immediatamente, ristrutturandoli, sui modelli organizzativi
senza conoscere i contenuti che dovrebbero derivare dall’armonizzazione dei Piani
di studio e delle Indicazioni per il curricolo che seguono impostazioni pedagogiche
diverse;
• la fase triennale di “prima attuazione”, affidata alle scuole a partire dall’anno
scolastico 2009/10, senza una verifica della sperimentazione precedente, relativa
alle Indicazioni per il curricolo, interferisce con le scelte già operate dalle scuole e
con gli esiti delle stesse.
Il CNPI si riserva di esprimere le proprie valutazioni attraverso il “prescritto parere” sull’Atto
di indirizzo che sarà predisposto sulle azioni di monitoraggio che verranno affidate
all’ANSAS e all’INVALSI, nonché sul documento di revisione delle Indicazioni da redigere
alla fine del triennio previsto in “prima attuazione”.
3. Applicazione degli assetti ordinamentali
I cambiamenti strutturali prospettati sono notevoli e coinvolgono, nella scuola primaria e
secondaria di primo grado, anche le classi successive alla prima, superando quanto
disposto dalla legge.
Non tenendo conto:
• delle scelte organizzative e didattiche della scuola
• delle scelte già operate dalle famiglie
• della prassi consolidata di una graduale implementazione di modifiche ordinamentali
si realizza una completa destrutturazione dell’organizzazione scolastica in atto.
In coerenza con il lavoro dei Comitati orizzontali, oltre alle considerazioni espresse in
premessa, si riportano di seguito le osservazioni e i rilievi emersi in quelle sedi.
Comitato Orizzontale Scuola Materna
Al comma 1 dell’art. 2 si delinea l’età di accesso alla scuola dell’infanzia. Il COSMAT
ritiene opportuno anche un esplicito richiamo alle finalità di questa scuola, ribadendo il
concetto che essa è e deve essere prima scuola, il luogo dove il bambino sviluppa la
capacità di conoscere ed essere riconosciuto dagli altri per ciò che è e che può divenire.
E’ opportuno inoltre evidenziare come l’ambiente educativo debba essere organizzato in
modo che i bambini possano sviluppare non soltanto competenze più o meno scandite in
traguardi, bensì e soprattutto possano sviluppare una propria e indifferenziata capacità di
conoscere, entrando in relazione piena e ricca con gli altri e il mondo. Scuola dell’infanzia,
dunque, come luogo per crescere insieme, ricordare, conoscere il mondo, sognare, essere
felici; scuola che aiuta a consolidare la propria identità, un corpo proprio, un intelligere, un
sentire, un immaginare propri.
Al comma 2 il COSMAT contesta la riproposizione dell’anticipo anche se riconosce un
fattore di vincolo nella normativa primaria. Tale contestazione nasce in primo luogo dalla
considerazione che non rispetta il diritto dei bambini ad avere assicurati ambienti educativi
“pensati” per la loro età; poi per ragioni di ordine pedagogico in quanto l’anticipo rischia di
incidere negativamente sull’identità culturale e pedagogica della scuola dell’infanzia
italiana, consolidatamente ritenuta valida ai vertici mondiali. Al COSMAT, inoltre, non
risultano esperienze pregresse e positive relative all’anticipo, piuttosto si segnala che la
gestione dell’istituto dell’anticipo è stata lasciata alla esclusiva richiesta delle famiglie
provocando così ricadute negative sulla qualità dell’offerta formativa.
Il COSMAT - anche alla luce degli obiettivi assegnati a Lisbona agli Stati membri della UE
in termini di incremento di servizi educativi, soprattutto nella fascia 0/3 - sottolinea
l’importanza dell’incremento delle “sezioni primavera” (come previsto al comma 3) che
possono rappresentare, laddove non esiste l’asilo-nido, una risposta adeguata ai bisogni
educativi dei bambini di età inferiore ai tre anni e consentire al Paese di recuperare il
terreno perduto sul fronte dei servizi all’infanzia. Per il funzionamento di tali sezioni è
indispensabile però richiamare esplicitamente gli specifici criteri di funzionamento già
declinati nella Direttiva Direttoriale n. 37 del 10 aprile 2008 emanata da codesto ministero.
Affinché a questa esperienza innovativa - “sezioni primavera” - che vede interagire più
soggetti: Stato, Regioni, Enti Locali, istituzioni scolastiche statali e non, siano assicurati
tutti i supporti necessari in termini di progettualità dell’innovazione, occorre prevedere che
l’esperienza - sia sul livello amministrativo e di governance sia sul livello della qualità
educativa erogata - venga supportata da azioni sistematiche di monitoraggio coordinate
dal livello centrale.
Al comma 4 il Regolamento in esame prevede che l’istituzione di nuove scuole e di nuove
sezioni avvenga in collaborazione con gli Enti territoriali, assicurando la coordinata
partecipazione delle Scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo
complesso. Il COSMAT ritiene che la promozione di “tavoli territoriali interistituzionali” con
la presenza della Scuola statale e non, degli enti locali e delle parti sociali - quali luoghi
adatti per il governo della programmazione locale riferita ai servizi educativi e alla Scuola
dell’infanzia - sia assolutamente opportuna per far in modo che tra domanda dell’utenza e
offerta del territorio vi sia chiara sintonia.
Un’adeguata programmazione non potrà però prescindere da una puntuale ricognizione
dell’esistente, e al pari dovrà poter usufruire di risorse certe per una adeguata risposta al
fabbisogno ancora alto dell’utenza. A tal proposito occorre sia esplicitato senza equivoci
che l’obiettivo della generalizzazione della scuola dell’infanzia resti una priorità
inderogabile di primaria responsabilità dello Stato.
Per quanto riguarda l’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia il COSMAT
accoglie positivamente che l’orario di funzionamento resti disciplinato dall’art. 104 del
decreto-legge n. 297/94 e dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 59/04 e si mantenga
così la contitolarità dei docenti almeno nel modello a 40 ore settimanali. Tale modulo di
funzionamento consente azioni contemporanee di più docenti strategicamente utili, specie
nei contesti odierni che vedono una densa e generalizzata complessità nella vita delle
sezioni. Questa modalità rende possibile una adeguata offerta educativa e l’attuazione di
un modello organizzativo rispondente ai differenziati, diversi e specifici bisogni educativi
dei bambini in questa fascia di età.
Studi recenti, anche a livello europeo, hanno dimostrato che, per rendere possibile a tutti i
bambini la concreta possibilità di usufruire di qualità educativa come pari opportunità,
senza dover sottostare ai limiti derivanti dai contesti socio-culturali di provenienza, è
indispensabile che vengano definiti criteri di funzionamento e, attraverso l’investimento
sistematico di adeguate risorse, essi diventino esigibili su tutto il territorio nazionale. Nel
nostro paese la definizione di questi criteri ha spesso un percorso tormentato e non
chiaramente definito.
Tuttavia, per assicurare la qualità educativa nella scuola dell’infanzia è imprescindibile il
riferimento a:
- un numero di bambini per sezione che non superi le 25 unità;
- una contemporaneità dei docenti assicurata in ogni modello di funzionamento;
- spazi adeguati alle necessità di movimento in sicurezza dei bambini da 3 a 6 anni;
- un ambiente scolastico reso funzionale all’apprendimento;
- il sostegno alla formazione in servizio.
Il progetto educativo proposto dalla scuola deve poter tenere conto di questi indicatori e
deve altresì poter usufruire delle indispensabili risorse per la sua concretizzazione.
L’organizzazione del tempo scuola - fondata sul modello a 40 ore settimanali - risulta già il
più apprezzato dalle famiglie, ma anche il più funzionale ad assicurare che il tempo-scuola
possa divenire “giornata educativa”. Per queste ragioni il COSMAT ritiene che tale modello
di funzionamento dovrebbe essere proposto come “modello privilegiato” perché a più alto
rendimento pedagogico-didattico.
Le istanze dei genitori devono essere tenute in considerazione, ma compete alla scuola
elaborare una proposta complessiva che tenga conto insieme delle risorse messe a
disposizione dallo Stato e dal territorio.
L’affermazione contenuta nel Regolamento: “Le istituzioni scolastiche organizzano le
attività educative per la scuola dell’infanzia con l’inserimento dei bambini in sezioni distinte
a seconda dei modelli orario scelti dalle famiglie” pare eccessiva e troppo condizionante il
piano e il modello organizzativo della Scuola.
L’organizzazione scolastica e il progetto educativo devono restare prerogativa
imprescindibile del collegio dei docenti nella sua capacità di tener conto della realtà, delle
intenzioni e del contesto in cui opera. In tal modo si valorizza la professionalità e la
responsabilità docente, si attua l’autonomia didattica e si risponde alle esigenze del
territorio.
Per quanto concerne il comma 6, la previsione - specie nelle località più isolate -
dell’inserimento di bambini dai due ai tre anni nella sezione di scuola dell’infanzia, laddove
vi è limitata presenza di bambini di tre/sei anni, vede il COSMAT disponibile purché ciò
avvenga in stretto raccordo con le Autonomie Locali e in spazi progettualmente pensati e
configuranti un servizio educativo dedicato.
Sarà importante che il numero massimo dei bambini di due/tre anni inseriti in queste
realtà, non superi le tre unità e si preveda inequivocabilmente che il numero complessivo
di bambini richiesto in queste situazioni, per mantenere o istituire la sezione, possa essere
non superiore a 12 unità e comunque contenuto entro il massimo delle 20 unità.
Tali spazi, comunque presidiati dalla scuola dell’infanzia, richiedono naturalmente, oltre a
una adeguata progettazione, un supporto di educatori e di personale in raccordo con le
autonomie locali, in modo da assicurare una elevata qualità educativa anche in questo tipo
di scuole che insistono nelle località a maggior disagio.
Comitato Orizzontale Scuola Elementare
Affrontare nel merito il contenuto degli articoli del Regolamento che si riferiscono alla
Scuola primaria presuppone assumere i parametri che hanno sino ad oggi caratterizzato
l’organizzazione del lavoro e dell’offerta didattica nella scuola primaria:
 l’autonomia didattica ed organizzativa che ha permesso alle scuole autonome di
proporsi nel territorio e alle famiglie sia in termini di offerta di tempi scuola che di
flessibilità di una proposta sempre più attenta alle situazioni degli alunni (disabilità,
disagio, disturbi dell’apprendimento, interculturalità, eccellenze);
 la collegialità del gruppo dei docenti, risorsa di professionalità e di relazioni
interpersonali per un’azione formativa centrata sull’alunno, sull’attività laboratoriale,
sulla programmazione e valutazione collegiale;
 la contemporaneità quale strumento programmato a sostegno di un’attività didattica
caratterizzata dalla possibilità di personalizzazione e/o individualizzazione dei
percorsi.
È alla luce di tali elementi che si possono valutare le ricadute sulla scuola reale chiamata
ad affrontare una destrutturazione dei modelli organizzativi e didattici in atto.
L’esame di una proposta di “tempi scuola”, per di più articolata in quattro opzioni,
presuppone la conoscenza dei contenuti che però dovrebbero derivare dall’applicazione,
per un triennio, delle Indicazioni nazionali allegate al decreto legislativo 59/04, come
aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo allegate al decreto ministeriale 31.7.2007. Tale
situazione espone le scuole al rischio di difformità interpretative e di una divaricazione
dell’offerta formativa sul territorio.
L’operazione prevista, affidata ad un atto di indirizzo che individuerà i criteri
dell’armonizzazione di assetti pedagogici, didattici ed organizzativi, sembra non
considerare le profonde differenze tra i due testi. Il COSE si riserva di esprimere il proprio
parere su tale provvedimento.
Si fa comunque presente che il comma 10 dell’art. 4 del citato Regolamento, già prevede
l’emanazione di un decreto ministeriale, di natura non regolamentare, che individuerà titoli
prioritari per “l’insegnamento della musica e pratica musicale” nella scuola primaria
(introduzione di una nuova disciplina) che devono essere posseduti dai docenti operanti
nell’ambito dell’istituto o di reti di scuole, intervenendo in tal modo anche
nell’organizzazione del servizio.
Riguardo l’art. 4 dello schema di Regolamento si osserva quanto segue:
1. Con i dispositivi previsti si “supera il precedente assetto del modulo e delle
compresenze”. Il Regolamento sostituisce, anche nella fase transitoria nelle classi
successive alla prima, il gruppo docente nonostante le leggi deleganti non
prevedano una tale soluzione destrutturando i modelli didattici in atto. Il comma 6
dell’articolo tace, invece, sui criteri per la determinazione degli organici per
“soddisfare l’orario delle attività didattiche” per le classi che non funzioneranno
secondo il modello del “maestro unico”.
2. Con la sostituzione del precedente assetto di fatto si interferisce con l’autonomia
delle istituzioni scolastiche. Infatti il modello della classe affidata ad un insegnante e
funzionante per 24 ore settimanali, che l’art. 4 della legge 30.10.2008, n. 169,
prevedeva come una delle modalità organizzative solo per le classi prime, offerte
alla scelta delle famiglie, diventa, da subito, “il modello” della scuola pubblica. In tal
modo si rendono residuali gli altri modelli, con eccezione per il tempo pieno. Le
opzioni a 27 o 30 ore settimanali risulteranno fortemente condizionate dall’effettiva
disponibilità di organico nonostante l’attuale domanda di tempo scuola si attesti per
il 93,4% delle classi cosiddette “a modulo” con un orario pari o superiore alle 30 ore
settimanali.
3. L’affermazione secondo cui le classi successive alla prima “continueranno a
funzionare … secondo i modelli orari in atto” ma “senza compresenze”
compromette sostanzialmente, cambiando le regole e abbandonando una
consolidata prassi di graduale applicazione delle modifiche ordinamentali, la
possibilità degli alunni interessati di completare il loro percorso di studi sulla base
delle scelte operate in avvio dello stesso, intaccando il principio della continuità.
4. La soppressione delle ore di compresenza/contemporaneità è un peggioramento
drastico dell’offerta, della flessibilità organizzativa e induce a ricercare risorse
compensative esterne all’istituzione scolastica non sempre garantite e che
producono ulteriori differenziazioni dell’offerta formativa.
5. L’organizzazione del tempo pieno come prospettata al comma 7 dell’articolo 4 ha
forti limitazioni strutturali: l’annullamento delle compresenze e la loro trasformazione
in organico di istituto di fatto riorganizza l’offerta di questo modello di
organizzazione fondata sulla contitolarità dei due docenti per classe che si
ripartiscono gli interventi didattici.
Il Regolamento dovrebbe prevedere, per tutte le classi funzionanti e nella logica della
gradualità, criteri per la determinazione della dotazione organica che tengano conto
dell’articolazione oraria del tempo scuola, proposta alle famiglie nel POF, anche in base
alla disponibilità di servizi (trasporti, mensa), delle necessità derivanti dal tempo mensa e
dall’organizzazione di classi a tempo pieno.
All’autonomia organizzativa delle scuole, nel rispetto delle norme contrattuali, la possibilità
di configurare le modalità di impiego dei docenti che, come recita il dPR 275/99,
richiamato nello schema di Regolamento, possono essere diversificate anche in base alle
diverse scelte metodologico-didattiche della scuola.
Appare, a dir poco, infelice la formulazione per cui si renderebbe necessaria una
formazione professionale “finalizzata all’adattamento al nuovo modello organizzativo” (art.
4, comma 11). La formazione in servizio dei docenti, infatti, ha da sempre valorizzato
l’autonomia professionale, l’esperienza didattica e non può essere ricondotta a mere
logiche adattive.
Si ritiene, infine, necessario che l’articolo 7, relativamente alle abrogazioni, contenga
indicazioni precise e circoscritte al fine di evitare espressioni troppo generiche ed
estensive, foriere di possibile confusione e contenzioso.
Comitato Orizzontale per la Scuola media
La scuola secondaria di primo grado, impegnata fin dalla legge istitutiva ad assicurare la
“formazione dell’uomo e del cittadino” contrastando la dispersione e l’insuccesso
scolastico, a compimento degli “almeno 8 anni” di istruzione previsti dalla Costituzione
italiana, rappresenta, a parere del COSME, una scelta ordinamentale inedita nel
panorama europeo che va mantenuta nelle sue finalità per garantire a tutti i preadolescenti
gli apprendimenti e le competenze necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza.
Una storia e un’esperienza che avrebbe dovuto essere attentamente monitorata prima di
procedere a una nuova revisione degli ordinamenti, in presenza di Raccomandazioni
importanti del Consiglio e della Commissione europei, al fine di garantire competenze
culturali di cittadinanza più estese.
Il COSME, dopo le legittime preoccupazioni in merito alle scelte culturali, che avevano
comportato oggettive difficoltà nel passaggio dai Programmi del ’79 ai Piani di studio
personalizzati, aveva ritenuto importante la fase di innovazione, aperta da un più esteso
obbligo di istruzione (decennale). Una scelta nel segno della continuità educativa con la
scuola primaria e con il biennio della scuola superiore attraversato da un importante
processo di cambiamento.
In questa fase, con riferimento alle previsioni dell’art. 5 dello schema di Regolamento,
tornano in evidenza legittime preoccupazioni; il COSME osserva che si è di fronte a un
impoverimento culturale complessivo dell’offerta formativa, stanti l’impostazione rigida
dell’orario di insegnamento, la riduzione del tempo scuola e conseguentemente dei
docenti impiegati nelle classi a tempo normale e a tempo prolungato.
Non è accettabile un orario settimanale rigido ridisegnato secondo la logica dei “tagli di
organici” senza tener conto di quanto è nella competenza delle istituzioni scolastiche
autonome e di quanto andrebbe garantito nel percorso di studi previsto da un obbligo di
istruzione ormai decennale.
Nello specifico si fa notare che la previsione dell’insegnamento di “inglese potenziato” da
realizzare con la soppressione dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria
impoverisce la qualità della formazione complessiva degli allievi di questo segmento
scolastico ed è in contrasto con le linee generali di politica scolastica a livello comunitario
e con le impostazioni culturali in materia di insegnamento-apprendimento di più lingue
comunitarie.
Anche sul piano giuridico non pare legittima la soppressione di fatto di una parte
“obbligatoria” del curricolo.
Sia la possibilità di incrementare l’insegnamento della lingua inglese che della lingua
italiana per gli alunni stranieri, che non trovano il COSME contrario in linea di principio,
non possono che trovare applicazione se non in una previsione di attività aggiuntive, con
specifica dotazione di risorse professionali, che non portino a una riduzione dell’orario
settimanale curricolare obbligatorio per ciascun alunno.
Riguardo al tempo scuola assicurato in via ordinaria (tempo normale) il COSME ricorda
che esso garantiva 30 ore settimanali (con 11 ore di lettere e 3 ore di educazione tecnica)
a cui si aggiungevano due ore per una seconda lingua comunitaria, fino a 33 ore con ora
opzionale.
Di questo assetto non vi è traccia nello schema di Regolamento, anzi si ipotizza un orario
di 29 ore più 1 di approfondimento in materie letterarie, prevedendo anche la possibilità
dell’inglese potenziato. Il COSME a riguardo ritiene che le ore di materie letterarie (9 + 1)
debbano essere ricondotte a 10.
Riguardo al tempo prolungato se ne intravede il superamento, essendo presenti molti
vincoli che ne impedirebbero di fatto l’estensione, la sopravvivenza, di fatto la stessa
istituzione.
Dire, infatti, che si autorizzeranno classi a Tempo Prolungato “nei limiti della dotazione
organica assegnata a ciascuna provincia”, indipendentemente, quindi, dalle richieste delle
famiglie, “tenendo conto di esigenze formative globalmente accertate”, in presenza “di
servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie
pomeridiane”, solo se si potrà “garantire il funzionamento di un corso intero a Tempo
Prolungato” condiziona pesantemente la sopravvivenza di questo importante modello
culturale e organizzativo a disposizione dei ragazzi e delle loro famiglie. Senza
compresenze e contemporaneità si prospetta un’offerta formativa riduzionista con una
evidente unica finalità di risparmio della spesa, resa più grave dall’indebolimento dell’intero
asse culturale che fa riferimento a arte e immagine, musica, tecnologia, con evidente
danno per la dimensione “operativa” laboratoriale.
Lo schema di Regolamento, inoltre, nel preannunciare un decreto cui è demandato il
compito di definire le classi di concorso e di abilitazione, prospetta una idea di flessibilità,
che in materia di utilizzo del personale lascia intravedere un ulteriore problema.
A parere del COSME, l’orario settimanale proposto in 29 ore settimanale + 33 ore annuali
da destinare ad attività di approfondimento di materie letterarie non trova giustificazione,
stante anche le spesso richiamate esigenze di garantire apprendimenti linguistici e
nell’area storico-geografica significativi, un tempo scuola già ridotto per effetto di quanto
disposto in questo ambito con il decreto legislativo 59/04.
L’orario settimanale degli studenti va, a parere del COSME, ricondotto nel così detto
“tempo normale” almeno alle 30 ore settimanali di curricolo obbligatorio prevedendo la
possibilità di continuare a garantire, oltre le 30 ore, la seconda lingua comunitaria. Alle
scuole autonome, alla comunità tecnico professionale spetta la responsabilità di adottare
le eventuali articolazioni necessarie, anche in rapporto al contesto.
Oltre che per il generico riferimento a 33 ore annuali di approfondimento si rinnovano i
dubbi già espressi nel parere sul DM che avrebbe dovuto avviare la sperimentazione con
riferimento all’articolo 1 della legge 169/08, per altro ad oggi non ancora emanato:
l’eventualità che si debbano prevedere nel curricolo obbligatorio un certo numero di ore
per il nuovo insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” evidenzia una ulteriore
riduzione di orario e proprio nell’area storico-geografica ritenuta unanimemente un’area
culturale di particolare rilevanza per l’educazione alla cittadinanza.
La fase transitoria, già prevista dall’art. 14, comma 3, Dlgs. 19.2.2004, n. 59, trova in
questa fase, se si dovesse procedere senza tener conto delle evidenti difficoltà connesse
a una applicazione tout court delle norme previste, nuova linfa (si parla infatti di “prima
attuazione” per il prossimo triennio) “al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo
ordinamento …. e fino alla messa a regime della scuola secondaria di I grado, l’assetto
organico …. viene confermato secondo i criteri fissati dal d.P.R. 14.5.1982, n. 782”.
D’altra parte lo stesso schema di Regolamento, all’art. 4, c. 3, afferma che le nuove
articolazioni dell’orario scolastico e, quindi, il nuovo ordinamento “riguardano a regime
l’intero percorso della scuola primaria e, per l’a.s. 2009/10, solo le classi prime …”,
previsione prevista anche negli schemi di Regolamento per la scuola superiore.
Va esplicitato, quindi, in coerenza con quanto affermato in premessa, che il cambiamento
dell’attuale assetto ordinamentale della scuola secondaria di I grado vada applicato con
gradualità a partire dalle sole classi prime.
Si osserva, inoltre, che la stessa Relazione che illustra l’art. 1 dello schema di
Regolamento sostiene che “la decorrenza di applicazione delle norme contenute nel
regolamento viene fissata all’anno scolastico 2009/10” e la specifica formulazione
utilizzata fa intendere che l’attuazione è realizzata in maniera graduale.
Per quanto riguarda le problematiche specifiche del “tempo prolungato” e del tempo pieno
nella scuola secondaria di primo grado, il COSME ritiene fortemente lesivo per il diritto allo
studio condizionarne il funzionamento a requisiti per la sua attivazione (durata, servizi e
condizioni strutturali/logistiche, rientri pomeridiani), tutti evidentemente suscettibili di
variazione, anche in rapporto alle caratteristiche del territorio in cui sono allocate le scuole.
Il monte-ore previsto, come si evince dalla tabella tracciata nell’art. 5 comma 9, va definito
in 38 ore medie settimanali, elevabili a 40 comprensive del tempo dedicato alla mensa.
L’opportunità formativa della mensa andrebbe garantita anche dove esista una richiesta di
tempo normale e di classi di strumento musicale.
Al fine di rendere realmente attuabile il tempo prolungato è necessario che vi sia
un’effettiva disponibilità di risorse umane per il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
Ciò può scaturire o da un incremento di organico o con il mantenimento di posti-orario
(cattedre) inferiori a 18 ore settimanali, garantendo tutte le opportunità formative che una
scuola autonoma mette a disposizione dei propri studenti.
Va, inoltre, mantenuta la salvaguardia dello stesso numero di autorizzazioni all’attivazione
delle classi a tempo prolungato registrato, a livello nazionale, nell’anno scolastico
precedente, così come, peraltro, previsto per il tempo pieno della scuola primaria.
CONCLUSIONI
Il CNPI critica fortemente la scelta di fondo sottesa al Regolamento in quanto non
coerente con le prerogative delle istituzioni scolastiche autonome, lese sui principi che
regolano l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo
secondo quanto disposto dal dPR 275/99.
Il CNPI rileva come il Regolamento, nel prospettare un’ampia offerta di tempi scuola,
possa alimentare nelle famiglie aspettative che, in assenza di congrue e correlate risorse,
potranno difficilmente essere soddisfatte mettendo la scuola nella difficile situazione di
dover ri-orientare le scelte e riorganizzare l’offerta.
Il CNPI ritiene, infine, che le criticità evidenziate compongono un quadro formativo che
• compromette l’efficacia dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia e nel primo
ciclo di istruzione;
• lede la dignità dell’istituzione scolastica pubblica;
• non garantisce pari opportunità di offerta e di scelta sull’intero territorio nazionale.

Il Segretario
Maria Rosario Cocca

Il Vice Presidente
Mario Guglietti
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