Flc CGIL – CISL Scuola – UIL Scuola: Lettera 22 ottobre 2007

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Flc CGIL – CISL Scuola – UIL Scuola: Lettera 22 ottobre 2007

Messaggiodi edscuola » 23 ottobre 2007, 6:09

Roma, 22 ottobre 2007

Al Dott. Giorgio Bruno Civello
Direttore Generale AFAM
MIUR

Al Dott. Giuseppe Fiori
Direttore Generale D.G. Personale -
MPI

Al Dott. Giampaolo Pilo
Dirigente D.G. Personale – MPI

Con riferimento agli esiti dell’incontro del 16 ottobre u.s. si osserva quanto
segue.

Titoli di studio di accesso
L’orientamento adottato dal Ministero dell’Università e della Ricerca – D.G. per l’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, con l’emanazione del decreto ministeriale n. 137 del 28 settembre 2007, riguardante l’attivazione del biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale (A031 e A032) e di strumento musicale (A077), contrasta, ad avviso delle scriventi Segreterie Nazionali, con il contesto normativo che ha regolamentato negli ultimi anni il valore dei titoli di studio conseguiti presso i Conservatori.
L’articolo 3, comma 3, del citato decreto, infatti, dispone che limitatamente
all’anno accademico 2007-2008, per la classe di concorso A077 sono ammessi in deroga al numero massimo previsto dal successivo comma 7 (e comunque per non più di 15 per ciascuna istituzione) i docenti in possesso del diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato, congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano maturato 360 giorni di servizio di insegnamento nella classe di concorso A077, di cui almeno 180 dopo il 6 giugno 2004 e comunque sino all’entrata in vigore del decreto stesso.
Riteniamo che il limite posto dal decreto 137/07 per l’accesso ai corsi biennali accademici di secondo livello, e cioè il possesso congiunto del diploma di Conservatorio e di diploma di scuola secondaria di secondo grado, non può essere di impedimento per l’ammissione ai corsi, ciò con particolare riferimento ai percorsi annuali destinati al personale precario, che è regolarmente inserito nelle graduatorie d’istituto ed insegna pur in assenza del diploma di maturità in virtù delle disposizioni vigenti del MPI.

Requisiti di servizio
Per quanto riguarda il servizio utile ai fini dell’ammissione, riteniamo che il limite della prestazione dei 360 giorni, fissato nella data di entrata in vigore del decreto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 17 ottobre 2007), non sia coerente con i principi fissati da numerosa giurisprudenza formatasi all’atto dell’emanazione delle ordinanze di indizione di precedenti corsi abilitanti speciali.
In particolare si ricorda che le ordinanze n. 153/1999 e n. 33/2000 del Ministero della Pubblica istruzione, avevano fissato il termine per la valutazione dei servizi utili per l’accesso alle procedure abilitanti alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (24 maggio 1999).
La fissazione di questo termine venne contestata con numerosi ricorsi presso la giurisdizione amministrativa dagli interessati che ritenevano che la maturazione del requisito di servizio dovesse essere riportata alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di accesso alle procedure, onde evitare discriminazioni tra persone che a tale data sarebbero state in possesso dei medesimi requisiti.
Il giudice amministrativo accolse i ricorsi in questione e ciò addirittura costrinse il legislatore, al fine di garantire parità di opportunità a coloro i quali non avevano impugnato l’esclusione per carenza del requisito del servizio, ad uniformarsi a tali pronunce attraverso l’approvazione del comma 6-bis dell’articolo 1 del decreto-Legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306.
Con tale norma, infatti, si ricondusse alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla sessione riservata di esami la maturazione del periodo utile per conseguire il requisito di servizio necessario per l’ammissione a tale sessione riservata (v. la conseguente ordinanza n. 1/2001).
Per quanto sopra esposto, rispetto all’informazione fornita durante l’incontro del 16 u.s, in cui le Amministrazioni hanno indicato il 28 settembre quale data di effettiva entrata in vigore del decreto del Ministero dell’università e della ricerca, le scriventi OO.SS. esprimono forti perplessità, ritenendo che il termine ultimo per il computo dei 360 gg. di servizio debba essere fissato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai corsi abilitanti o, in alternativa, in applicazione dell’articolo 17 della legge 400/1988, al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Chiediamo, inoltre, che tra i servizi utili per la maturazione dei richiesti 360 giorni siano considerati anche quelli relativi ai corsi di strumento musicale presso la scuola secondaria di secondo grado. Pur avendo carattere sperimentale, tali corsi hanno natura strettamente analoga a quelli relativi alla classe di concorso A077 e non si vede, pertanto, motivo per non consentirne il cumulo con questi ultimi.
Alla luce delle considerazioni su espresse, le Scriventi OO SS sollecitano codeste Amministrazioni ad effettuare una rivisitazione delle scelte compiute, sottolineando l’inopportunità di concludere un itinerario così complesso, che finalmente porta a termine una vicenda di precarietà che si trascinava da anni, in un clima di malcontento che sfocierà in sicuro contenzioso, che le scriventi dichiarano sin d’ora di voler tutelare.

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