ANIEF: Comunicato 9 ottobre 2007

Rassegna Stampa e News su Scuola e Sindacato

ANIEF: Comunicato 9 ottobre 2007

Messaggiodi edscuola » 10 ottobre 2007, 10:26

AUDIZIONE DELL’ANIEF AL SENATO – VII COMMISSIONE, SU S1817. LEGGE FINANZIARIA 2008

Si comunica che in data 9 ottobre 2007, una delegazione dell’ANIEF composta dai professori Marcello Pacifico e Orazio de Giulii è stata audita dalla VII Commissione Cultura e Istruzione del Senato in merito al DdL di Bilancio per il 2008_S1817. Durante l’audizione, che è stata preceduta da un incontro informale col Ministro della Pubblica Istruzione, è stata illustrata la memoria depositata agli atti, ribadendo la necessità di un maggiore investimento di risorse per la Scuola, la contrarietà a qualsiasi riduzione dell’organico di sostegno (30.000 posti in organico di fatto in meno) e a qualsiasi ipotesi di futuri concorsi da riservare ai docenti abilitati, l’importanza dell’istituzione di un nuovo piano quadriennale di assunzioni (200.000) per eliminare definitivamente la piaga del precariato e programmare un selezione iniziale con valenza concorsuale evitanto la formazione di nuovo precariato. In tal senso è stato richiesto anche l’istituzione di un terzo canale di reclutamento (25%) nella fase transitoria da riservare agli abilitati presso le SSIS e l’inserimento con riserva dei nuovi specializzandi SSIS del IX ciclo nelle graduatorie ad esaurimento. Si allega la Proposta di emendamenti al S1817_Capo XIX-Istruzione Scolastica, art. 50 con documentazione allegata.

Roma, 9 ottobre 2007

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Proposta di emendamenti S1817
Capo XIX-Istruzione Scolastica, art. 50

1 Comma 1,
lettera a) e b) Abolire
Come si evince dalla relazione tecnica l’unico fine previsto dal presente articolo è quello di tagliare 2.000 posti d’insegnamento con l’accorpamento delle classi al di là della specificità dei corsi attivati e con la riduzione della sperimentazione liceale a 34 ore, ledendo di fatto la L. 59/97 che garantisce l’autonomia scolastica
2 Comma 2 Riformulare alla luce dell’emendamento n. 1
3 Comma 1,
lettera d) Abolire il seguente periodo “anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale,”
Il testo viola l’accesso ai ruoli nella pubblica amministrazione scolastica legata al titolo di studio d’accesso all’insegnamento, mortificando la professionalità, introducendo una decisa poca serietà nella riconversione del personale
4 Comma 3 Abolire
Lo sviluppo dei contenuti del presente ne contraddice la premessa del rispetto del comma 605, lettera b) art. 1, L. 296/06 che assegna al Ministro della Pubblica Istruzione la potestà di ridisciplinare i criteri d’assegnazione delle ore di sostegno secondo “certificazioni idonee a definire appropriati interventi normativi”. Il testo, difatti, contrariamente all’assunto in premessa contraddice il criterio della certificazione legandolo al numero delle classi attivate in organico di diritto nelle scuole e, comunque, a un rapporto di uno a due tra insegnante e alunni disabili che delegittima una possibile certificazione legata a un oggettivo bisogno riscontrato di un rapporto uno a uno. Viola, dunque, lo spirito istitutivo della L. 104/92.
5 Comma 4 Abolire il secondo capoverso da “Conseguentemente, anche…presente comma”
Il testo, prevedendo l’immissione in ruolo nel prossimo triennio, come da relazione tecnica, di 15.000 nuovi docenti su sostegno, in realtà elimina 30.000 cattedre in organico di fatto su sostegno, assegnate in deroga al rapporto 1/138 in base al comma 1, art. 40, settimo periodo, della L. 449/97 che si vuole eliminare. Su 7.450.000 studenti nel 2006/2007, difatti, il rapporto 1/138 prevedeva 63.700 docenti in organico di sostegno, allorché 48.000 di essi risultavano in organico di diritto, e 46.000 di essi in organico di fatto in deroga al rapporto stesso ma in base alla certificazioni presentate dall’équipes psico-medico-pedagogiche e alle ore richieste dai dirigenti scolastici, pur in presenza della contrazione d’organico denunciata in questi giorni. Oggi abbiamo 175.000 alunni disabili nelle nostre scuole. Va da sé che se l’immissione in ruolo di 15.000 unità previsto al primo capoverso del presente comma porta all’adeguamento dell’organico di diritto al rapporto di 1/138 della L. 449/97, il secondo capoverso, tuttavia, elimina tutte quelle cattedre in organico di fatto ricoperte da supplenti annuali e formate in deroga alla citata legge, tradendo, altresì, il rapporto di uno a due previsto nel precedente comma, secondo cui il tetto massimo per l’organico di sostegno sarebbe di 87.500 unità rispetto ad almeno 92.000 insegnanti presenti l’anno scorso nelle Scuole e reclamati dalle famiglie dei nostri alunni disabili. Se il primo capoverso, dunque, trasforma una cattedra di fatto su tre in organico di diritto, il secondo capoverso elimina l’esistenza di due cattedre su tre in organico di fatto, violando totalmente la L. 104/92
6 Comma 6 Sostituire il testo “per il reclutamento docente, attraverso concorsi ordinari periodici,” con il seguente “per il reclutamento del nuovo personale docente selezionato attraverso concorsi ordinari annuali d’accesso alla formazione specialistica universitaria biennale d’attivarsi a partire dall’a.s. 2011-2012 sulla base di quanto previsto dal comma 2, art. 1, L.124/99” (I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale)
7 Aggiungere il seguente comma 8 bis) Per programmare una corretta gestione della fase transitoria tra vecchio e nuovo sistema di recluamento del corpo docente e risolvere definitivamente il problema del precariato e di una sua nuova formazione ai sensi del comma 605, art. 1, della L. 296/06, con uno o più decreti del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati interventi concernenti
a) la definizione di un piano quadriennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2010-2013, da verificare annualmente, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 200.000 unità.
b) L’attuazione di quanto previsto dalla lettera c), comma 605, L. 296/2006, in particolare, prevedendo la modifica dell’art. 1, L. 124/99 con il seguente: “L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo attraverso scorrimento di graduatorie suddivise per il 25 per cento dei posti, a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per un altro 25 per cento mediante il conseguimento dell'abilitazione ottenuta in esito all'esame di stato conclusivo dei corsi svolti presso le scuole di specializzazione all'insegnamento di cui alla Legge 19 novembre 1990, n. 341, e per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401, trasformate ad esaurimento ai sensi della Legge 296 del 2006. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi in prima istanza a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria dove sono inseriti gli abilitati presso le Scuole di Specializzazione e in seconda istanza, nel caso di analogo esaurimento, alla corrispondente graduatoria ad esaurimento”. L’articolo 6 ter della legge 306/2000, conseguentemente è modificato con l’aggiunta del seguente testo dopo il primo capoverso: "Consente, altresì, l’inserimento in graduatorie aggiuntive per l’inserimento nei ruoli della pubblica amministrazione”.
c) Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la presentazione delle domande d’inserimento nella suddetta graduatoria riservata ai docenti abilitati presso le Scuole di specializzazione.
d) Al solo fine di tale inserimento nella suddetta graduatoria, i punteggi finali di abilitazione sono riportati alla stessa base di quelli previsti per i punteggi finali relativi al superamento della procedura concorsuale di cui alla legge n. 124 del 1999, ivi compresa la valutazione dei titoli posseduti all'atto di iscrizione agli stessi corsi di cui alla legge n. 341 del 1990.
e) I docenti in possesso della specializzazione su sostegno conseguita presso le Scuole di specializzazione di cui alla legge n. 341 del 1990 entro il 30 giugno di ogni anno, possono inserirsi con domanda da inoltrare all’USP di competenza, negli elenchi aggiuntivi, già compilati ai sensi delle note prot. 1082 del 27 giugno 2005, prot. 756 del 12 giugno 2006, prot. 11139 del 27 maggio 2007
f) In deroga alla previsione di cui all'articolo 1, comma, 605, lettera c), quinto periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe 77/A - strumento musicale nella scuola media, presso le Scuole di didattica della musica nel primo corso accademico biennale di secondo livello, istituito per l'anno accademico 2007/2009 possono iscriversi nel secondo scaglione delle graduatorie provinciali ad esaurimento di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333
g) Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, in deroga alla previsione di cui all'articolo 1, comma, 605, lettera c), quinto periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento a seguito dei corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS) istituiti per l’anno accademico 2007/2009 e successivi come presso i corsi di Scienze della Formazione Primaria possono iscriversi nella terza fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento.
Lettere a, b, c, d La mancata istituzione di un terzo canale di reclutamento di cui alle lettere b, c, d per i docenti abilitati presso le SSIS ha causato la precarizzazione di questi docenti formati e specializzati per insegnare, oggi i soli a non essere reclutati nelle nostre Scuole. Soltanto il 3% di essi, difatti, nel 2005-2006, risultava tra gli immessi in ruolo dalle graduatorie permanenti sebbene dal 1999 dei corsi biennali formino ogni anno 11.000 docenti con una selezione iniziale che riprende l’art. 2 della L. 124/99 che disciplina la regolamentazione di nuovi concorsi. Ciò è dovuto all’attuale doppio canale che riserva il 50% delle assunzioni alla graduatoria di merito (GM) degli idonei del concorso a cattedra e il restante 50% alle graduatorie permanenti (GP) oggi ad esaurimento (GaE), dove gli abilitati presso le SSIS sono stati penalizzati dagli effetti dell’applicazione della L. 143/2004 che ha ridotto di 2/3 il punteggio di abilitazione valutato. Dalla tabella degli organici allegata, frutto di una riflessione alla luce delle pubblicazioni del Libro bianco sulla Scuola (2007), dell’Osservatorio sulle GP (2006), e della Scheda sulle immissioni in ruolo avvenute nel 2005-2006, integrata dalla previsione dei nuovi inseriti nel 2007/2008 con riserva nelle GaE (50.000 dei corsi ex L. 143/2004, 11.000 dell’VIII ciclo SSIS), degli specializzati nuovi inseriti (22.000 del VI e VII ciclo SSIS) e degli specializzandi da inserire con la lettera f, g (11.000 del IX ciclo SSIS), comprendente anche la previsione di un ulteriore piano quadriennale d’assunzione (200.000 unità) come proposto alla lettera a, e all’istituzione del terzo canale di reclutamento di cui alle lettere b, c, d, risulta evidente come tutti gli inseriti nelle GaE con l’approvazione del comma proposto possano essere assunti negli anni 2008-2013 a tempo indeterminato risolvendo il problema del precariato, e come sia possibile evitare la formazione di nuovo precariato rendendo possibile l’inserimento a partire dall’a.s. 2013-2014 dei nuovi docenti formati attraverso il nuovo sistema di reclutamento proposto ai commi 6, 7, 8 e alla formazione degli stessi che inizierà nell’a.s. 2011-2012. Si attua così una corretta gestione tra fase transitoria e nuovo sistema di reclutamento. Gli iscritti nelle GP per il 2006, difatti, erano 239.559; con le 50.000 assunzioni del 2006/2007 si sono ridotti a 189.559. A questi bisogna aggiungere gli aspiranti di cui sopra per un totale di 283.559 unitò prevista per il 2007/2008. Sottraendo a questa cifra le altre 100.000 unità d’assunzioni previste per il biennio 2008-2009, risulta chiaro come si avranno nel quadriennio 2009-2013 ancora altri 184.000 aspiranti docenti precari nelle GaE. Questi possono essere assunti con il piano quadriennale (200.000 unità) proposto alla lettera a permettendo la messa a regime del nuovo sistema di reclutamento, prevedendo anche una continuità dei corsi SSIS per il X e XI ciclo fino all’a.s. 2009-2010 con la previsione conseguente di altri 22.000 specilizzandi da inserire nelle GaE secondo le lettere f, g fino alla messa a regime della formazione prevista dal comma 6. Infine, è prevista un ulteriore assunzioni di altre 15.000 unità in organico di diritto sul sostegno oltre a quelle previste dal comma 4 (15.000 unità nel triennio 2007-2009).
Lettera e Risolve un’anamolia endemica al sistema di reclutamento degli insegnanti di sostegno che prevede l’apertura annuale degli elenchi aggiuntivi ai soli idoeni dei concorsi a cattedra dimentichi d’aver presentato la domanda d’inserimento negli anni passati, in realtà specializzati ogni anno con i corsi di specializzazione al sostegno di 800 ore attivate presso quelle stesse SSIS che attivano analoghi corsi di 400 per i docenti abilitati presso le SSIS.
Lettere f, g Riprendendo l’art. 20 del DdL 2272 ter A-XV Legislatura, lo integra con un comma che prevede l’inserimento anche dei docenti specializzandi iscritti presso i corsi delle Scuole di Specializzazione all’Insegnamento attivati nel 2007-2008 e successivi con decreto ministeriale, sentito il fabbisogno regionale certificato dai Direttori scolastici regionali, come presso le Facoltà di Scienze delle Formazione Primaria.
Comma 10,
lettera a) Abolire il seguente testo “anche in deroga ai parametri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331”
Il testo viola la lettera c) del comma 1 dello stesso articolo che intende rispettare i criteri previsti da D.M. n. 331/98 nella formazione delle classi, visto che ai sensi del successivo comma 16 del presente articolo la sperimentazione triennale prevista in deroga sarebbe assunta a regime, di fatto, annullando i criteri succitati attraverso una riformulazione che nega l’autonomia degli Istituti scolastici stravolgendo nella prassi quanto previsto dal legislatore.
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ANIEF: Rapporto favorevole VII Commissione Senato

Messaggiodi edscuola » 12 ottobre 2007, 6:32

Rapporto favorevole VII Commissione Senato su Finanziaria 2008. Recepite le osservazioni presentate dall’ANIEF in audizione.

Si esprime soddisfazione per il rapporto approvato dalla VII Commissione Istruzione Pubblica, Beni Culturali nella 126a seduta del 10 ottobre 2007 sul DdL S1817, riguardante la legge finanziaria 2008, che recepisce molte delle osservazioni presentate dall’ANIEF nell’audizione informale tenuta il 9 ottobre.
Ora, però, attendiamo da parte degli stessi Senatori e del Governo la traduzione delle osservazioni in proposte emendative al DdL 1817 al fine di rendere sostenibile un progetto di riforma del sistema scolastico che garantisca il diritto all’istruzione di tutti i nostri alunni e quello alla formazione specialistica e al reclutamento di tutti i suoi operatori. Ai buoni propositi deve coerentemente seguire la prassi pena la sconfessione di quanto professato. In particolare si osserva come la VII Commissione nell’osservazione
- ai punti 4, 8 richiede il rispetto dell’autonomia scolastica (emend. ANIEF 1, 2, 8)
- al punto 5 nella costituzione dell’organico di sostegno condivide la preoccupazione per una norma rigida che sostituisce un nuovo criterio numerico all’effettiva esigenza riscontrabile negli alunni, la necessità di portare l’organico di diritto almeno all’80% di quello attuale e di lasciare una deroga ai parametri da fissare in presenza di certificazioni correttamente verificate. A distanza di 10 anni, dunque, si ripropone di fotografare l’organico esistente (questa volta di 93.500 unità) assumendolo a tetto massimo, sostituendo il rapporto ¼ classi in organico di diritto (4/375.000) a quello di 1/138 alunni del 1997, ricostituendolo in base a nuovi criteri di certificazione delle ore (da disciplianare con decreto ministeriale) e all’organico funzionale (interessante tutta la comunità) pur sempre condividendo l’intento del legislatore di allora di non impedire l’adeguamento della norma alla realtà fattuale (emend. ANIEF-SFIDA 4, 5).
- al punto 6 si condivide la necessità di un nuovo piano di reclutamento adeguato alla reale consistenza del precariato esistente al fine di eliminarlo e di non riproprorlo (emend. ANIEF, 7, lettera a) di creare un nuovo sistema di reclutamento che leghi la formazione iniziale universitaria all’immissione in ruolo (concorsi ordinari iniziali e quota di posti riservati agli insegnanti specializzati emend. ANIEF, 7, lettere b, c, d, e, f, g). A tal proposito, è ribadita la volontà parlamentare di approndire l’analisi della realtà esistente al fine di fornire adeguate risposte alle carenze evidenziate in fase di reclutamento delle diverse realtà della docenza prima di assegnare carta bianca alla regolamentazione ministeriale (emend. ANIEF 6, 7).
Invitiamo, pertanto, i colleghi, le famiglie, la società civile, i Parlamentari e il Governo a sostenere tutte quelle proposte di modifica alla legge finanziaria 2008 che, come evidenziato, possono tradurre lo spirito delle osservazioni poste.

Napoli, 12 ottobre 2007

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª) MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2007 126ª Seduta RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (1818 - Tabella 7) e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 1817

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2008, nonché le parti connesse del disegno di legge finanziaria, omissis con riferimento al disegno di legge finanziaria: omissis formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni, relative al disegno di legge finanziaria. omissis
4. Si sottolinea l'opportunità che gli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 50 siano orientati all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nella programmazione dell'offerta formativa e del curricolo e alla sua valorizzazione.
5. Si sottolinea la necessità, in relazione agli insegnanti di sostegno, che la riorganizzazione dell'assegnazione secondo parametri quantitativi non incida negativamente sull'offerta formativa per una migliore integrazione degli alunni disabili nelle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992. Si propone, in particolare, che la dotazione organica di diritto sia elevata ad almeno l'80 per cento; che in presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate, siano previste nomine in deroga; che l'assegnazione degli insegnanti di sostegno sia inserita nella prospettiva dell'organico funzionale in relazione all'autonomia didattica; che si svolga un'azione di monitoraggio degli interventi ai fini della valutazione dei risultati.
6. Con riferimento al reclutamento del personale docente, considerata la portata strategica per il futuro della scuola, si richiama la necessità di definire un piano strategico di reclutamento e formazione, in rapporto con l'università e la ricerca, in relazione agli obiettivi del sistema di istruzione, peraltro già richiamato nella legge finanziaria 2007, che assicuri il pieno coinvolgimento del Parlamento in tutte le fasi della sua elaborazione. omissis
8. Con riferimento alla sperimentazione triennale di un nuovo modello organizzativo in alcuni ambiti territoriali, si raccomanda la previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nonché il coinvolgimento degli enti locali e delle istituzioni scolastiche.


AUDIZIONE DELL’ANIEF AL SENATO
VII COMMISSIONE, SU S1817. LEGGE FINANZIARIA 2008
Si comunica che in data 9 ottobre 2007, una delegazione dell’ANIEF composta dai professori Marcello Pacifico e Orazio de Giulii è stata audita dalla VII Commissione Cultura e Istruzione del Senato in merito al DdL di Bilancio per il 2008_S1817. Durante l’audizione, che è stata preceduta da un incontro informale col Ministro della Pubblica Istruzione, è stata illustrata la memoria depositata agli atti, ribadendo la necessità di un maggiore investimento di risorse per la Scuola, la contrarietà a qualsiasi riduzione dell’organico di sostegno (30.000 posti in organico di fatto in meno) e a qualsiasi ipotesi di futuri concorsi da riservare ai docenti abilitati, l’importanza dell’istituzione di un nuovo piano quadriennale di assunzioni (200.000) per eliminare definitivamente la piaga del precariato e programmare un selezione iniziale con valenza concorsuale evitanto la formazione di nuovo precariato. In tal senso è stato richiesto anche l’istituzione di un terzo canale di reclutamento (25%) nella fase transitoria da riservare agli abilitati presso le SSIS e l’inserimento con riserva dei nuovi specializzandi SSIS del IX ciclo nelle graduatorie ad esaurimento. Si allega la Proposta di emendamenti al S1817_Capo XIX-Istruzione Scolastica, art. 50 con documentazione allegata.
Roma, 9 ottobre 2007


Proposta ANIEF emendamenti S1817 Capo XIX-Istruzione Scolastica, art. 50, 9 ottobre 2007
1. Comma 1, lettera a) e b) Abolire
Come si evince dalla relazione tecnica l’unico fine previsto dal presente articolo è quello di tagliare 2.000 posti d’insegnamento con l’accorpamento delle classi al di là della specificità dei corsi attivati e con la riduzione della sperimentazione liceale a 34 ore, ledendo di fatto la L. 59/97 che garantisce l’autonomia scolastica
2. Comma 2 Riformulare alla luce dell’emendamento 1.
3. Comma 1, lettera d) Abolire il periodo “anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale,”
Il testo viola l’accesso ai ruoli nella pubblica amministrazione scolastica legata al titolo di studio d’accesso all’insegnamento, mortificando la professionalità, introducendo una decisa poca serietà nella riconversione del personale
4. Comma 3 Abolire
Lo sviluppo dei contenuti del presente ne contraddice la premessa del rispetto del comma 605, lettera b) art. 1, L. 296/06 che assegna al Ministro della Pubblica Istruzione la potestà di ridisciplinare i criteri d’assegnazione delle ore di sostegno secondo “certificazioni idonee a definire appropriati interventi normativi”. Il testo, difatti, contrariamente all’assunto in premessa contraddice il criterio della certificazione legandolo al numero delle classi attivate in organico di diritto nelle scuole e, comunque, a un rapporto di uno a due tra insegnante e alunni disabili che delegittima una possibile certificazione legata a un oggettivo bisogno riscontrato di un rapporto uno a uno. Viola, dunque, lo spirito istitutivo della L. 104/92.
5. Comma 4 Abolire il secondo capoverso da “Conseguentemente, anche…presente comma”
Il testo, prevedendo l’immissione in ruolo nel prossimo triennio, come da relazione tecnica, di 15.000 nuovi docenti su sostegno, in realtà elimina 30.000 cattedre in organico di fatto su sostegno, assegnate in deroga al rapporto 1/138 in base al comma 1, art. 40, settimo periodo, della L. 449/97 che si vuole eliminare. Su 7.450.000 studenti nel 2006/2007, difatti, il rapporto 1/138 prevedeva 63.700 docenti in organico di sostegno, allorché 48.000 di essi risultavano in organico di diritto, e 46.000 di essi in organico di fatto in deroga al rapporto stesso ma in base alla certificazioni presentate dall’équipes psico-medico-pedagogiche e alle ore richieste dai dirigenti scolastici, pur in presenza della contrazione d’organico denunciata in questi giorni. Oggi abbiamo 175.000 alunni disabili nelle nostre scuole. Va da sé che se l’immissione in ruolo di 15.000 unità previsto al primo capoverso del presente comma porta all’adeguamento dell’organico di diritto al rapporto di 1/138 della L. 449/97, il secondo capoverso, tuttavia, elimina tutte quelle cattedre in organico di fatto ricoperte da supplenti annuali e formate in deroga alla citata legge, tradendo, altresì, il rapporto di uno a due previsto nel precedente comma, secondo cui il tetto massimo per l’organico di sostegno sarebbe di 87.500 unità rispetto ad almeno 92.000 insegnanti presenti l’anno scorso nelle Scuole e reclamati dalle famiglie dei nostri alunni disabili. Se il primo capoverso, dunque, trasforma una cattedra di fatto su tre in organico di diritto, il secondo capoverso elimina l’esistenza di due cattedre su tre in organico di fatto, violando totalmente la L. 104/92
6. Comma 6 Sostituire il testo “per il reclutamento docente, attraverso concorsi ordinari periodici,”
con il seguente “per il reclutamento del nuovo personale docente selezionato attraverso concorsi ordinari annuali d’accesso alla formazione specialistica universitaria biennale d’attivarsi a partire dall’a.s. 2011-2012 sulla base di quanto previsto dal comma 2, art. 1, L.124/99” (I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale)
7. Aggiungere il seguente comma 8 bis) Per programmare una corretta gestione della fase
transitoria tra vecchio e nuovo sistema di recluamento del corpo docente e risolvere definitivamente il problema del precariato e di una sua nuova formazione ai sensi del comma 605, art. 1, della L. 296/06, con uno o più decreti del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati interventi concernenti
a) la definizione di un piano quadriennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2010-2013, da verificare annualmente, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 200.000 unità.
b) L’attuazione di quanto previsto dalla lettera c), comma 605, L. 296/2006, in particolare, prevedendo la modifica dell’art. 1, L. 124/99 con il seguente: “L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo attraverso scorrimento di graduatorie suddivise per il 25 per cento dei posti, a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per un altro 25 per cento mediante il conseguimento dell'abilitazione ottenuta in esito all'esame di stato conclusivo dei corsi svolti presso le scuole di specializzazione all'insegnamento di cui alla Legge 19 novembre 1990, n. 341, e per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401, trasformate ad esaurimento ai sensi della Legge 296 del 2006. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi in prima istanza a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria dove sono inseriti gli abilitati presso le Scuole di Specializzazione e in seconda istanza, nel caso di analogo esaurimento, alla corrispondente graduatoria ad esaurimento”. L’articolo 6 ter della legge 306/2000, conseguentemente è modificato con l’aggiunta del seguente testo dopo il primo capoverso: "Consente, altresì, l’inserimento in graduatorie aggiuntive per l’inserimento nei ruoli della pubblica amministrazione”.
c) Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la presentazione delle domande d’inserimento nella suddetta graduatoria riservata ai docenti abilitati presso le Scuole di specializzazione.
d) Al solo fine di tale inserimento nella suddetta graduatoria, i punteggi finali di abilitazione sono riportati alla stessa base di quelli previsti per i punteggi finali relativi al superamento della procedura concorsuale di cui alla legge n. 124 del 1999, ivi compresa la valutazione dei titoli posseduti all'atto di iscrizione agli stessi corsi di cui alla legge n. 341 del 1990.
e) I docenti in possesso della specializzazione su sostegno conseguita presso le Scuole di specializzazione di cui alla legge n. 341 del 1990 entro il 30 giugno di ogni anno, possono inserirsi con domanda da inoltrare all’USP di competenza, negli elenchi aggiuntivi, già compilati ai sensi delle note prot. 1082 del 27 giugno 2005, prot. 756 del 12 giugno 2006, prot. 11139 del 27 maggio 2007
f) In deroga alla previsione di cui all'articolo 1, comma, 605, lettera c), quinto periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe 77/A - strumento musicale nella scuola media, presso le Scuole di didattica della musica nel primo corso accademico biennale di secondo livello, istituito per l'anno accademico 2007/2009 possono iscriversi nel secondo scaglione delle graduatorie provinciali ad esaurimento di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333
g) Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, in deroga alla previsione di cui all'articolo 1, comma, 605, lettera c), quinto periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento a seguito dei corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS) istituiti per l’anno accademico 2007/2009 e successivi come presso i corsi di Scienze della Formazione Primaria possono iscriversi nella terza fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento.
Lettere a, b, c, d La mancata istituzione di un terzo canale di reclutamento di cui alle lettere b, c, d per i docenti abilitati presso le SSIS ha causato la precarizzazione di questi docenti formati e specializzati per insegnare, oggi i soli a non essere reclutati nelle nostre Scuole. Soltanto il 3% di essi, difatti, nel 2005-2006, risultava tra gli immessi in ruolo dalle graduatorie permanenti sebbene dal 1999 dei corsi biennali formino ogni anno 11.000 docenti con una selezione iniziale che riprende l’art. 2 della L. 124/99 che disciplina la regolamentazione di nuovi concorsi. Ciò è dovuto all’attuale doppio canale che riserva il 50% delle assunzioni alla graduatoria di merito (GM) degli idonei del concorso a cattedra e il restante 50% alle graduatorie permanenti (GP) oggi ad esaurimento (GaE), dove gli abilitati presso le SSIS sono stati penalizzati dagli effetti dell’applicazione della L. 143/2004 che ha ridotto di 2/3 il punteggio di abilitazione valutato. Dalla tabella degli organici allegata, frutto di una riflessione alla luce delle pubblicazioni del Libro bianco sulla Scuola (2007), dell’Osservatorio sulle GP (2006), e della Scheda sulle immissioni in ruolo avvenute nel 2005-2006, integrata dalla previsione dei nuovi inseriti nel 2007/2008 con riserva nelle GaE (50.000 dei corsi ex L. 143/2004, 11.000 dell’VIII ciclo SSIS), degli specializzati nuovi inseriti (22.000 del VI e VII ciclo SSIS) e degli specializzandi da inserire con la lettera f, g (11.000 del IX ciclo SSIS), comprendente anche la previsione di un ulteriore piano quadriennale d’assunzione (200.000 unità) come proposto alla lettera a, e all’istituzione del terzo canale di reclutamento di cui alle lettere b, c, d, risulta evidente come tutti gli inseriti nelle GaE con l’approvazione del comma proposto possano essere assunti negli anni 2008-2013 a tempo indeterminato risolvendo il problema del precariato, e come sia possibile evitare la formazione di nuovo precariato rendendo possibile l’inserimento a partire dall’a.s. 2013-2014 dei nuovi docenti formati attraverso il nuovo sistema di reclutamento proposto ai commi 6, 7, 8 e alla formazione degli stessi che inizierà nell’a.s. 2011-2012. Si attua così una corretta gestione tra fase transitoria e nuovo sistema di reclutamento. Gli iscritti nelle GP per il 2006, difatti, erano 239.559; con le 50.000 assunzioni del 2006/2007 si sono ridotti a 189.559. A questi bisogna aggiungere gli aspiranti di cui sopra per un totale di 283.559 unitò prevista per il 2007/2008. Sottraendo a questa cifra le altre 100.000 unità d’assunzioni previste per il biennio 2008-2009, risulta chiaro come si avranno nel quadriennio 2009-2013 ancora altri 184.000 aspiranti docenti precari nelle GaE. Questi possono essere assunti con il piano quadriennale (200.000 unità) proposto alla lettera a permettendo la messa a regime del nuovo sistema di reclutamento, prevedendo anche una continuità dei corsi SSIS per il X e XI ciclo fino all’a.s. 2009-2010 con la previsione conseguente di altri 22.000 specilizzandi da inserire nelle GaE secondo le lettere f, g fino alla messa a regime della formazione prevista dal comma 6. Infine, è prevista un ulteriore assunzioni di altre 15.000 unità in organico di diritto sul sostegno oltre a quelle previste dal comma 4 (15.000 unità nel triennio 2007-2009).
Lettera e Risolve un’anamolia endemica al sistema di reclutamento degli insegnanti di sostegno che prevede l’apertura annuale degli elenchi aggiuntivi ai soli idoeni dei concorsi a cattedra dimentichi d’aver presentato la domanda d’inserimento negli anni passati, in realtà specializzati ogni anno con i corsi di specializzazione al sostegno di 800 ore attivate presso quelle stesse SSIS che attivano analoghi corsi di 400 per i docenti abilitati presso le SSIS.
Lettere f, g Riprendendo l’art. 20 del DdL 2272 ter A-XV Legislatura, lo integra con un comma che prevede l’inserimento anche dei docenti specializzandi iscritti presso i corsi delle Scuole di Specializzazione all’Insegnamento attivati nel 2007-2008 e successivi con decreto ministeriale, sentito il fabbisogno regionale certificato dai Direttori scolastici regionali, come presso le Facoltà di Scienze delle Formazione Primaria.
8. Comma 10, lettera a) Abolire il testo “anche in deroga ai parametri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331”
Il testo viola la lettera c) del comma 1 dello stesso articolo che intende rispettare i criteri previsti da D.M. n. 331/98 nella formazione delle classi, visto che ai sensi del successivo comma 16 del presente articolo la sperimentazione triennale prevista in deroga sarebbe assunta a regime, di fatto, annullando i criteri succitati attraverso una riformulazione che nega l’autonomia degli Istituti scolastici stravolgendo nella prassi quanto previsto dal legislatore.
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