DiSAL e ANDIS: Al Direttore Generale USR Lombardia

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DiSAL e ANDIS: Al Direttore Generale USR Lombardia

Messaggiodi edscuola » 20 giugno 2011, 6:05

Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia


1. Le Associazioni professionali DiSAL e ANDIS intendono chiedere una riflessione sul merito e sul tono della Nota USR 6125 dello scorso 6 giugno 2011 dedicata a chiarimenti in materia di calendario scolastico regionale.

Condividiamo certamente le valutazioni di opportunità in essa espresse :
- la condivisione del calendario scolastico con gli studenti e le loro famiglie;
- il raccordo con gli enti territoriali erogatori di servizi;
- la necessità di evitare un uso corporativo della flessibilità del calendario (moltiplicazione di ponti e vacanze).

Non vogliamo quindi difendere abusi che possono essere stati fatti in relazione all’indispensabile rapporto con il territorio o all’attenzione alle fondamentali esigenze didattiche di una buona Offerta Formativa.

2. La nostra riflessione riguarda innanzitutto il rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche alle quali l’art. 5 del DPR 275/99 affida con chiarezza, entro i limiti stabiliti, gli adattamenti del calendario scolastico regionale.
Nel merito la normativa di riferimento è costituita dall’art. 74 “Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado” del Testo Unico, il quale, nei primi tre commi, così recita:
“1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”.


La legittimità delle delibere del Consiglio d’istituto deriva dalla loro conformità alle previsioni legislative, unica fonte di diritto e, quindi, di responsabilità degli organi monocratici e collegiali di direzione delle scuole (dirigente scolastico e consiglio d’istituto).

Per questa ragione esprimiamo perplessità tecniche sui seguenti capoversi della nota:
- “i Consigli di Istituto non possono sospendere le attività didattiche senza che siano state preventivamente giustificate e debitamente motivate dai Collegi Docenti le compensazioni o i recuperi, poiché ciò configurerebbe danno al pubblico erario per la mancata prestazione lavorativa del personale, interruzione di pubblico servizio nonché un danno evidente alle famiglie”
- “quand’anche gli Organi Collegiali deliberassero in maniera difforme da quanto sopra esplicitato i Dirigenti Scolastici non potranno dar corso a delibere illegittime”.

3. Infine, senza voler entrare nel merito delle relazioni sindacali, che non sono di nostra competenza, come Associazioni riteniamo che la riflessione richiesta sia utile anche per rispetto della funzione dei Dirigenti scolastici, evitando di usare forme di “pressione” finora mai viste nella nostra regione.
Occorre infatti distinguere fra l’indubbia opportunità di comportamenti, quali quelli illustrati nella nota regionale, e le responsabilità erariali o disciplinari che si minacciano nel caso di comportamenti difformi. Ancora, le indicazioni in tema di “recupero” delle riduzioni di calendario allo stato attuale delle norme attendono chiarezza istituzionale.

In attesa di cortese riscontro le Associazioni professionali daranno indicazione ai soci e colleghi di procedere nelle delibere secondo quanto previsto dalla delibera regionale e dalle norme vigenti, senza accedere ad alcuna diversa interpretazione.


Cordiali saluti


Milano 17 giugno 2011
I presidenti regionali di DiSAL e ANDIS
Roberto Rossetti e Loredana Leoni
edscuola
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