ANIEF presenta in Senato due proposte di emendamento alla finanziaria per l’immissione in ruolo di 75.000 docenti e per la deroga per i posti di sostegno.
Una delegazione dell’ANIEF, composta dal prof. Marcello Pacifico (Pres. Naz.), dal prof. M. Pietropaolo (Ref. Comitati precari di sostegno), dai dott. Patrizio Giustetto e Francesca Vicarelli (Ref. Piemonte e Umbria IX ciclo) ha illustrato ai Senatori della VII Commissione Cultura del Senato due proposte di emendamento alla legge finanziaria 2009 relativamente a norme di interpretazione autentica che prevedano l’immissione in ruolo delle restanti 75.000 unità di personale docente e la deroga nell’assegnazione delle ore di sostegno in presenza di certificazioni di handicap gravi.
Il prof. Pacifico ha dimostrato come ci siano tutte le condizioni per completare il piano programmatico delle 150.000 assunzioni previste per il triennio 2007-2010 anche in presenza della razionalizzazione prevista dalla legge 133 e ha auspicato un impegno concreto del Parlamento in materia per dare stabilità e certezza alle migliaia di precari inseriti nelle graduatorie che non possono e non devono essere abolite. Sul sostegno ha ricordato come l’approvazione dell’emendamento proposto risponderebbe anche all’imminente pubblicazione della sentenza del Tar Lazio sul ricorso promosso dall’Associazione, evitando un pronunciamento della Consulta, oltre a dare una risposta concreta alle diverse schede raccolte di ore certificate dalle USL, segnalate dai Dirigenti scolastici e tagliate dalle Direzioni Regionali. Ha ribadito, infine, la necessità di un cambio di provincia senza penalizzazione nell’aggiornamento delle graduatorie, perché la precarietà non puà essere una condizione di vita, e l’assunzione di tutti i precari, compresi quelli specializzati. Il prof. Pietrapaolo ha illustrato la difficile situazione vissuta in Calabria per le ore di sostegno tagliate, ha descritto l’attività dei comitati spontanei di docenti e di famiglie creati quest’estate, e la viva preoccupazione della società civile su un tema così sentito e che deve essere oggetto di una pacata ma decisa riflessione. Il dott. Giustetto si è soffermato sulla speranza nutrita dai precari storici e dai giovani precari delle SSIS e del IX ciclo di poter finalmente offrire la propria esperienza per una continuità didattica che dia certezze alla classe docente e alla programmazione didattica, come la dott. Vicarelli che ha anche illustrato la lettera di un genitore, membro dell’Associazione Italiana Rett, caldeggiando l’approvazione degli emendamenti proposti e auspicando la concreta spendibilità del titolo di sostegno anche per i nuovi corsi SSIS di 400 e di 800 ore. Dopo l’abilitazione deve seguire l’assunzione.
Il Presidente, sen. Possa, ha ringraziato vivamente insieme al sen. Vita il presidente e l’Associazione per la puntualità, la competenza, la professionalità mostrata ancora una volta, a breve distanza, per i temi attuali affrontati e certamente oggetto di attenzione della Commissione. Il sen. Bevilacqua, relatore per il Governo, nel proseguio della seduta ha espresso l’intenzione di inserire nel rapporto della Commissione la problematica relativa agli insegnanti di sostegno.
Auspichiamo, pertanto, e chiediamo a tutti i Senatori la rapida presentazione in V Commissione (scad. venerdì 28) e in Aula degli emendamenti proposti e chiediamo ai docenti precari, ai movimenti e ai comitati, e in generale a chiunque ritiene di essere un professionista della Scuola e dell’Università, di continuare a sostenerci in questa battaglia civile per un sistema d’Istruzione di qualità. Scrivete a anief2003@libero.it e aniefsostegno@libero.it.
Ancora una volta dopo le audizioni sul DL 112 (Legge 133), sul DL 137 (Legge 169), sul DL 180, sul Piano programmatico, l’Associazione ha dimostrato con l’audizione sulla Finanziaria di essere riconosciuta come interlocutore valido e di saper e voler dare voce in Parlamento ai colleghi precari e di ruolo, ai giovani ricercatori, ai precari storici, ai sissini e del IX ciclo, alle famiglie per dare un contributo serio alle nuove norme in essere, inserendosi nel dibattito parlamentare.
27 novembre 2008
Audizione ANIEF
7a Commissione del Senato
Roma 25 novembre 2008
Esame Atto S 1209
«Conversione Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2009)»
1. Premessa e illustrazione degli emendamenti
2. Proposte emendative
3. Una proposta dei Comitati Precari di Sostegno
4. Il mestiere dell’insegnante
5. L’appello di un genitore, Direttivo Associazione Italiana Rett
6. Tabella organico a tempo determinato e indeterminato. Dati MIUR
7. La legislazione
8. Resoconto interventi approvazione L. 244/2007
9. Comunicato 73 Associazione Gruppo CRC, Convenzione ONU sui diritti all’infanzia
10. Dichiarazione Sott. on. Pizza su modifica Finanziaria e Com. ANIEF
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Premessa e illustrazione degli emendamenti
Onorevole Presidente, Onorevole Relatore, Onorevoli Senatori,
in sede di analisi dei documenti di bilancio riguardanti l’Istruzione, vogliamo affrontare due problemi relativi alla qualità del nostro sistema scolastico che possono trovare soluzione soltanto con la presentazione e l’approvazione di due emendamenti specifici alla legge Finanziaria 2009: il piano programmatico di assunzione dei docenti precari (a), e la deroga nell’assegnazione delle ore di sostegno (b) su cui, peraltro, il Sottosegretario MIUR, on. Pizza, si è dimostrato favorevole a intervenire già il 22 settembre a margine di un convegno tenuto a Catania «Il problema del sostegno è un problema grave. Io penso che in sede di finanziaria occorrerà porre rimedio».
Entrambe le questioni sono rilevanti per il Paese, per il diritto all’istruzione di ogni studente, per il rispetto della normativa vigente e per l’esigenza di un buon andamento della pubblica amministrazione e di una seria programmazione delle attività didattiche che non sia interrotta da continue sostituzioni del personale impegnato, un settimo di quello in dotazione per il curricolare, poco meno della metà per quello di sostegno. E la soluzione non è certo quella di stabilizzare i precari assegnando supplenze pluriennali, perché se una cattedra è libera per più di un anno, deve essere data in ruolo e non lasciata a disposizione. La precarietà non può essere una condizione di vita ma deve essere un momento eccezionale della vita di un lavoratore.
Come ben sapete la legge finanziaria 296/2007 ha previsto un piano programmatico di 150.000 assunzioni per il triennio successivo, cioè entro il 2009-2010, mentre la legge finanziaria 244/2008 ha previsto per il 2009-2010 un organico di sostegno pari al 70% di quello in ruolo nel 2006/2007. Considerando che sono stati immessi in ruolo nel 2006/2007 50.000 unità, di cui 5.000 di sostegno, e nel 2007/2008 altre 25.000 unità di cui 7.000 di sostegno, rimangono ancora da assumere 75.000 unità nel solo prossimo anno. Nel frattempo, è intervenuta la legge n. 133 del 2008 che ha previsto un piano dei tagli di 87.000 unità e un blocco del turn-over senza, tuttavia, annullare il piano programmatico precedente, rendendo necessaria l’approvazione di una norma di interpretazione autentica. Di fatto, a fronte degli 89.932 posti tra organico di fatto e di diritto di sostegno nel 2006-2007, di cui 43.285 di ruolo, dobbiamo assumere ancora 7.687 insegnanti sul sostegno, mentre a fronte delle 28.135 cattedre annuali e delle 77.493 cattedre al termine delle attività assegnate in supplenza (meno le ultime 18.000 immissioni in ruolo) possiamo assumente su tutti i posti vacanti e disponibili, ovvero altre 67.000 insegnanti curricolari, tenendo conto del piano di razionalizzazione previsto, per rispettare la legge e non incorrere nella giustizia amministrativa e nell’ennesima disillusione per i precari, docenti pluriabilitati o alle prime esperienze che hanno dedicato la loro vita agli studi e hanno scommesso nell’insegnamento.
Sulla deroga, come già ben sapete, in sede di approvazione della norma che l’ha eliminata, erano stati presentati emendamenti ed ordini del giorno dalla allora maggioranza e opposizione in sede di approvazione (citiamo soltanto Aprea, Valditara, Sasso, Soliani per fare alcuni nomi), poi superati da un maxi-emendamento del Governo. A distanza di un anno, genitori, docenti e opinione pubblica concordano che il progetto di inclusione sotteso alla legge è fallito, per mancanza di coraggio dei sindacati (pensiamo al propgetto Icare che non ha previsto l’obbligo della formazione per i docenti curricolari e ha destinato 500.000 euro su 2.000.000 alla sola formazione dei formatori)1 e per l’assenza delle risorse degli enti locali, già gravati dai tagli esistenti. Morale, al di là dell’insegnante di sostegno, non c’è nessuno che si adoperi a scommettere nella scuola inclusiva e nel progetto di vita dell’alunno: l’insegnante di sostegno rimane l’unico punto di riferimento per far rispettare la 104, ragion per cui il disciplinare per legge un numero complessivo di posti senza alcuna deroga nega, in realtà, il principio di integrazione legato alla certificazione dell’handicap presentato.
Nel mese di ottobre, abbiamo raccolto centinaia di schede di alunni che avevano l’anno scorso, prima dell’applicazione della legge il doppio delle ore, richieste dai genitori, dai dirigenti e certificate dalle USL, e che ora hanno subito un dimezzamento razionalizzato, al di là della regione di appartenenza e dell’ordine di scuola: Francesco, ipovedente, da 25 ore a 12,5; Fatima, down e leucemica da 22 a 8 ore; Cristina, down, da 18 ore a 8 ore; Maria, emiparesi dx con crisi convulsive, da 18 ore a 9; Giulia, grave tetraparesi spastica con ritardo mentale profondo, da 25 ore a 12,5; Roberto, X fragile, da 18 ore a 6; Pietro, down, da 18 ore a 9; Lucia, grave cerebropatia con tetraparesi spastica, da 18 ore a 9; Antonio, sindrome di rett e grave cerebropatia, da 18 ore a 9; Luigi, lesione paraencefalica-epilessia, da 18 ore a 4,5; Maria Pia, autismo, da 17 ore a 5. Ai diversi atti ispettivi presentati al Ministro è seguita la stessa risposta: la legge non prevede più la deroga. Questi sono soltanto alcuni esempi eclatanti delle ore richieste dai genitori ai direttori scolastici regionali, ore rifiutate perché la legge impone un organico complessivo senza alcun riguardo ai casi singoli e ai casi gravi e certificati. Un ricorso, peraltro, da noi promosso al TAR Lazio, avverso la circolare n. 19 del 1 febbraio 2008, che applica la norma da emendare, ha avuto l’udienza di merito rapida, il 14 luglio scorso, e presto avrà una sentenza, che, sembra, rimetterà alla corte costituzionale la norma preposta come il Parlamento aveva avuto già modo di rilevare, rendendo giustizia a un percorso che non si è rilevato neanche virtuoso perché se ha tagliato 994 posti in Sicilia, 250 posti in Calabria e in altre regioni, ha costretto anche diversi colleghi a svendere la dignità pur di garantire lo stesso stile di vita ai propri figli dopo anni di insegnamento e di onorato servizio per lo Stato.
Anche oggi, pertanto, come per l’Università, quando abbiamo chiesto l’approvazione di modifiche che esaltassero il merito, l’attitudine alla ricerca e all’insegnamento, chiediamo a voi, padri delle Repubblica, di emendare un testo, di presentare e approvare una norma di interpretazione autentica in merito alle immissioni in ruolo e una norma correttiva per l’assegnazione delle ore di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze rilevate. Facendo così, fareste proprio anche
l’appello di 73 associazioni, che in merito al Gruppo di Lavoro sulla Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adoloscenza (CRC) hanno chiesto: «La Legge Finanziaria per il 2008 prevedeva la stabilizzazione (ovvero l’assunzione) in tre anni del 70% degli attuali insegnanti di sostegno. Saremmo dunque interessati a conoscere quali siano le misure che il Ministero dell’Istruzione intende attivare per garantire effettivamente un'istruzione di qualità anche agli alunni con disabilità».
Ora, lascio brevemente la parola al nostro referente per i rapporti con i Comitati precari degli insegnanti di sostegno sorti spontaneamente in tutta Italia, che ha avuto modo di verificare già la sensibilità del Relatore, il sen. Bevilacqua sull’argomento, di un precario del IX ciclo, nostro referente in Piemonte, che nutre ancora un’idea alta del mestiere scelto, della nostra referente in Umbria che è stata incaricata da un genitore di presentare il suo appello accorato, lui che pur membro del direttivo dell’Associazione Italiana Rett, purtroppo, è stato costretto già più volte a rinunciare al diritto costituzionale all’istruzione dopo i tagli, per non lasciare la figlia in classe, senza insegnate specializzato, inerte in una sedia a rotelle.
Emendamenti
1. Norme di interpretazione autentica
Le disposizioni di cui al comma 3, articolo 66 della legge 6 agosto 2008 n. 133 non si applicano per il contingente di assunzioni da individuare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica circa la fattibilità del piano, ai sensi del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 17 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2007, e nel rispetto di quanto previsto dal regime autorizzatorio di assunzioni previsto dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dal piano triennale di cui alla lettera c) del comma 605 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dalla dotazione organica complessiva di cui al comma 413 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per l’anno 2009, pertanto, le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate su tutti i posti che risultano disponibili e vacanti per l’a. s. 2009/2010, tenuto conto delle modifiche che saranno apportate dai regolamenti e dal piano programmatico da emanare ai sensi dell’art. 64 della legge 6 agosto 2008 n. 133.
2. Insegnanti di sostegno
In deroga al numero complessivo dei posti degli insegnanti di sostegno previsto dal comma 413 e dal comma 414, dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in presenza di effettive esigenze rilevate, rigorosamente accertate dalle autorità sanitarie competenti, in attesa dei nuovi criteri di formulazione delle certificazioni da individuare con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi del comma 605, lettera b) dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale è autorizzato ad attivare posti di sostegno a tempo determinato nel rispetto dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Conseguentemente è abolito il secondo capoverso del comma 414, dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Una proposta dei Comitati Precari di Sostegno
Egregi Senatori,
L’anno scorso Edoardo usufruiva di 25 ore di sostegno alla settimana, quest’anno sono 9. L’insegnante cambia ogni anno ed è ingiusto che il bambino non abbia diritto ad un minimo di continuità didattica… Accettare e affrontare la tragedia di un figlio disabile è dura, vorremmo vivere la realtà con decoro e dignità e trovare le istituzioni al nostro fianco e non contro”: queste sono le parole con cui la signora Antonella Cascioli mercoledì 5 novembre 2008 ha chiesto personalmente al Ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, di restituire al figlio, bambino con certificazione di disabilità al cento per cento, le ore di sostegno didattico adeguate ai bisogni formativi di Edoardo.
Signori Senatori, il diritto allo studio e all’integrazione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili non può essere ridotto o conculcato da una mera formula matematica, dall’arido rapporto numerico di 1 insegnante di sostegno ogni 2 alunni con disabilità come è previsto dall’art.2 commi 413 e 414 della legge 24 Dicembre 2007 n°244, meglio nota come finanziaria 2008 e confermata dalla finanziaria 2009. La conseguente drastica riduzione delle ore di sostegno provoca ingenti problemi, disagi ed emarginazione agli studenti con bisogni educativi speciali. I genitori di questi alunni sono sconfortati e delusi dalle istituzioni. I diritti fondamentali della personalità, dell’uguaglianza e solidarietà sociale, dell’istruzione, dell’educazione, sanciti dagli articoli 2,3, 34 e 38 della nostra Costituzione non possono essere soppressi da una legge ordinaria. Per questo chiediamo di ridare dignità agli studenti diversamente abili, a cominciare da quelli che hanno gravi e certificate disabilità come previsto dalla legge 5 Dicembre 1992 n°104. A tal fine proponiamo, consapevoli del difficile momento attraversato anche dall’economia italiana, non come sarebbe più giusto l’abrogazione dei commi 413 e 414 dell’art.2 della legge 24 Dicembre 2007, ma la reintroduzione della deroga, affidata alla responsabilità degli Uffici Scolastici Regionali, su richiesta degli uffici scolastici provinciali, al numero programmato nazionale degli insegnanti di sostegno in relazione ai casi gravi e certificati dall’autorità sanitaria. Per questo motivi lanciamo un accorato e sentito appello, a voi signori senatori, a nome delle migliaia di Edoardo sparsi per tutta l’Italia, delle loro famiglie, delle istituzioni scolastiche, affinché possiate sostituire l’art.2 comma 414 della legge 24 Dicembre 2007, n°244.
Grazie per l’attenzione e per l’ascolto.
Il mestiere dell’insegnante
Egregi Senatori,
mi è dato il privilegio di sottoporVi, sottraendoVi pochissimo tempo, il pensiero che accomuna tutti coloro che, come me, stanno per conseguire l’abilitazione all’insegnamento, porta d’ingresso per la realizzazione di un sogno professionale – quello d’insegnare – che ci è costato fatiche e sacrifici, ma che abbiamo perseguito con dedizione e passione. Il percorso che abbiamo seguito ci ha permesso di rinsaldare le linee teoriche della didattica e della pedagogia, mentre le ore di tirocinio ci hanno dischiuso quel mondo del tutto particolare che è la classe e, conseguentemente, lo speciale rapporto che si può instaurare con i discenti. Ora Vi chiediamo, fieri e orgogliosi del duro lavoro che abbiamo realizzato, che ci diate la possibilità di sfruttare al meglio, e quanto prima, il titolo così faticosamente conquistato. Che ci permettiate di mettere a frutto le nostre conoscenze e capacità affinché il nostro valore non vada perduto, e attraverso esso noi si sia in grado di produrre e creare nuovo valore per mezzo di quell’investimento strategico che è l’istruzione e la formazione dei giovani.
L’appello di un genitore dell’Associazione Italiana Rett
In qualità di genitore e responsabile regionale dell’Associazione Nazionale sulla Sindrome di Rett, espongo quanto segue:
A causa delle nuove disposizioni in materia di insegnanti di sostegno nella scuola primaria, mia figlia ha avuto ridotte le ore di sostegno, ore che in alcune regioni del Sud hanno perfino subito una riduzione di oltre il 50%, come nel caso delle bambine dei nostri associati dell’Abruzzo, della Calabria e della Sicilia. Ciò significa che gli alunni con patologie gravi sono spesso costretti a rimanere in classe per la maggior parte dell'orario scolastico senza l'aiuto di una figura specializzata nel trattamento delle carenze di comunicazione e apprendimento; se, come avviene nella maggioranza dei casi, l'assistente igienico-sanitaria limita la sua attività ai soli doveri che le sono imposti, questi alunni sfortunati trascorrono la maggior parte delle ore seduti nelle sedie a rotelle, senza alcuna forma di attività di qualsiasi tipo. In mancanza, specie nelle regione del Sud, di altre figure professionali che collaborano con le scuole, i genitori di questi alunni tengono spesso a casa i propri figli, rinunciando al diritto-dovere dell’integrazione scolastica e al loro inserimento nel mondo del lavoro.
Il problema è serio e va discusso ed affrontato con la dovuta attenzione e rapidità, in quanto le esigenze specifiche delle patologie gravi devono prevedere una deroga alle limitazioni orarie del provvedimento.
Come genitore di una bambina affetta da Sindrome di Rett e responsabile regionale dell'Associazione AIR, prego Codesta Commissione di voler emanare un emendamento che contempli una deroga per i casi di patologie rare gravemente invalidanti.
Michele Marrapodi
TABELLA PERSONALE DOCENTE 2006/2007_FONTE MIUR
Infanzia Personale a tempo indeterminato 78.586
Di cui Sostegno 3.286
Supplenti annuali 4.691
Di cui Sostegno 770
Al 30 giugno 7.911
Di cui Sostegno 4.459
Primaria Personale a tempo indeterminato 237.194
Di cui Sostegno 16.959
Supplenti annuali 10.893
Di cui Sostegno 2.288
Al 30 giugno 27.805
Di cui Sostegno 14.658
I Grado Personale a tempo indeterminato 158.927
Di cui Sostegno 15.860
Supplenti annuali 8.339
Di cui Sostegno 877
Al 30 giugno 34.760
Di cui Sostegno 10.666
II Grado Personale a tempo indeterminato 224.650
Di cui Sostegno 7.180
Supplenti annuali 8.510
Di cui Sostegno 363
Al 30 giugno 49.466
Di cui Sostegno 12.666
LEGISLAZIONE
* D.M. del Ministro P.I. del 17 luglio 2007, Piano triennale di Assunzioni
* Comma 605, articolo 1, Legge 296/2006
* Comma 413, 414, articolo 2, Legge 244/2007
* Art. 66, Legge 133/2008
Gazzetta Ufficiale N. 238 del 12 Ottobre 2007
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 17 Luglio 2007
Programmazione triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed A.T.A., per il triennio scolastico 2007/2009.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 20 agosto 2001, n. 333, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinario avvio dell'anno scolastico;
Vista la legge 4 giugno 2004, n. 143;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, il cui art. 1, comma 605, lettera c), prevede la definizione di un piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2007/2009 per complessive 150.000 unita' di personale docente e 20.000 unita' di personale ATA, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato;
Visto il successivo comma 606 della stessa legge che stabilisce che il decreto concernente tale materia e' adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Considerato che il piano pluriennale di cui trattasi ha la finalita', come previsto nella legge finanziaria per il 2007, di dare adeguata soluzione al precariato, di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici e di contribuire ad abbassare l'eta' media del personale scolastico;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
Preso atto dei posti disponibili e vacanti per l'anno scolastico 2007/2008, relativi alle dotazioni organiche del personale docente e del personale ATA;
Ritenuto per l'anno scolastico 2007/2008, di poter programmare l'assunzione di 50.000 unita' di personale docente ed educativo, comprensivo delle 10.000 previste dal D.I. n. 79 del 18 ottobre 2005, e di 10.000 unita' di personale ATA;
Considerato che le restanti 100.000 unita' di personale docente ed educativo e le restanti 10.000 unita' di personale ATA, programmate per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, saranno ripartite, per ciascun anno scolastico, in sede di adozione dei provvedimenti di autorizzazione ad assumere, di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in ragione delle vacanze che si renderanno disponibili per i suddetti anni scolastici e previa verifica, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, della concreta fattibilita' del piano;
Decreta:
Art. 1.
1. In attuazione dell'art. 1, comma 605, lettera c) e del successivo comma 606, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), viene definita una programmazione triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni scolastici compresi nel triennio 2007/2009, secondo il seguente piano:
per l'anno scolastico 2007/2008, 50.000 unita' di personale docente ed educativo, comprensive delle 10.000 previste dal D.I. n. 79 del 18 ottobre 2005, e 10.000 di personale ATA, da autorizzare con le procedure previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, le restanti 100.000 unita' di personale docente ed educativo e le restanti 10.000 unita' di personale ATA ripartite per ciascun anno scolastico, in sede di adozione dei provvedimenti di autorizzazione ad assumere, di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in ragione delle vacanze che si renderanno disponibili per i suddetti anni scolastici.
2. In sede di adozione dei provvedimenti, previsti dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali viene autorizzato il contingente di assunzioni da effettuare per ciascuno degli anni indicati, si procedera' a verificare, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, la concreta fattibilita' del piano.
3. I contingenti di cui al comma 1 sono, successivamente alla predetta autorizzazione, ripartiti, annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione tra i diversi gradi di istruzione e profili professionali del personale ATA.
4. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate sui posti che risultano a tal fine disponibili e vacanti, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato.
5. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2007
Il Ministro della pubblica istruzione Fioroni; Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schiopps; Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais
Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 221
Comma 605, articolo 1, Legge 296/2006
605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita' dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
omissis
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media del personale docente.
Comma 413 e 414, articolo 2, legge 244/2007
413. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell’obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.
414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all’articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,», fermo restando il rispetto dei princìpi sull’integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma.
Art. 66 della legge 6 agosto 2008 n, 133
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
RESOCONTO ESAME PARLAMENTARE, comma 3 e 4, art. 94, S. 1817 B
Commi 3 e 4, art. 94, 1817 B approvato il 21 dicembre 2007 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) C. 3256 A
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell’obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili. 413. Identico.
4. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all’articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,», fermo restando il rispetto dei princìpi sull’integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 3 del presente articolo e dal presente comma.
Osservazione allegata al Parere favorevole della VII Commissione Senato, 11 ottobre 2007, sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e sulle parti corrispondenti. Punto 5. S. 1817
Tab. 7
« Si sottolinea la necessità, in relazione agli insegnanti di sostegno, che la riorganizzazione dell'assegnazione secondo parametri quantitativi non incida negativamente sull'offerta formativa per una migliore integrazione degli alunni disabili nelle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992. Si propone, in particolare, che la dotazione organica di diritto sia elevata ad almeno l'80 per cento; che in presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate, siano previste nomine in deroga; che l'assegnazione degli insegnanti di sostegno sia inserita nella prospettiva dell'organico funzionale in relazione all'autonomia didattica; che si svolga un'azione di monitoraggio degli interventi ai fini della valutazione dei risultati.»
Condizione posta al Parere favorevole della VII Commissione Camera, 22 novembre 2007, sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e sulle parti corrispondenti. Punto 1 C. 3256
Tab. 5
«per una migliore integrazione degli alunni disabili nelle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992, si evidenzia la necessità che in merito all'assegnazione degli insegnanti di sostegno il parametro quantitativo non incida negativamente sull'offerta formativa, apparendo in particolare, opportuno che la dotazione organica di diritto sia elevata ad almeno l'80 per cento; che in presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate, siano previste nomine in deroga; che l'assegnazione degli insegnanti di sostegno sia inserita nella prospettiva dell'organico funzionale in relazione all'autonomia didattica; che si svolga un'azione di monitoraggio degli interventi ai fini della valutazione dei risultati»
Emendamenti ritirati o respinti in V Commissione Senato recanti osservazioni ANIEF-SFIDA
RITIRATO 50.4 SOLIANI, CAPELLI, PELLEGATTA, MELE, NEGRI, GIAMBRONE, FRANCO VITTORIA, RANIERI, GAGLIARDI Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:a) al primo periodo, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti «80 per cento»; b) sopprimere il secondo periodo. Conseguentemente all’articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell’economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.
RESPINTO 50.5 VALDITARA Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «al 70 per cento» con le seguenti: «all’80 per cento»; inoltre, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Conseguentemente, all’articolo 40, comma 1, settimo periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "nonche´ la possibilita` di assumere con contratto a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "in presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate dalle autorita` sanitarie competenti"». Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.
S. 1817
Emendamenti approvati in VII Commissione, respinti V Commissione Camera
Al comma 4, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento.
3256/VII/94. 13. Sasso, Tranfaglia, Guadagno detto Vladimir Luxuria, De Simone, Folena, Fundarò.
Al comma 4, al secondo periodo, sopprimere le parole: Conseguentemente, nonché le parole: all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: nonché la possibilità fino a: particolarmente gravi,.
3256/VII/94. 12. De Simone, Fundarò, Tranfaglia, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena, Sasso.
Emendamenti presentati e respinti in V Commissione Camera
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento.
*94. 3. VII Commissione.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento.
*94. 28. Sasso, Tranfaglia, Guadagno, De Simone, Folena, Fundarò, Aurisicchio, Ricci, Napoletano, Zanella.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento.
*94. 103. Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: al 70 per cento con le seguenti: all'80 per cento; Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «in presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate dalle autorità sanitarie competenti». Conseguentemente, ridurre gli accantonamenti della tabella A per un importo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
**94. 57. Alberto Giorgetti.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: al 70 per cento con le seguenti: all'80 per cento; Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «in presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate dalle autorità sanitarie competenti». Conseguentemente, ridurre gli accantonamenti della tabella A per un importo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
**94. 49. De Corato, Giorgetti.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento. Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
94. 117. Ghizzoni, Benzoni, Rusconi, Froner, Volpini, Tessitore, Tocci, Colasio.
Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: al 70 per cento con le seguenti: all'80 per cento.
*94. 53. Frassinetti, Giorgetti.
Al comma 4 sopprimere il secondo e terzo periodo.
94. 60. Sgobio, Tranfaglia, Napoletano.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
*94. 17. Misuraca, Angelino Alfano, Giudice.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
*94. 23. Misuraca, Angelino Alfano, Giudice.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
*94. 102. Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 4, al secondo periodo, sopprimere la parola: Conseguentemente, nonché le parole: all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,» Conseguentemente al medesimo comma, al primo periodo, sostituire le parole: n. 449. con le seguenti: n. 449,.
*94. 4. VII Commissione.
Al comma 4, al secondo periodo, sopprimere le parole: Conseguentemente nonché le parole: all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 199,7, n. 449, sono soppresse le parole da: nonché la possibilità fino a: particolarmente gravi,.
*94. 30. De Simone, Fundarò, Tranfaglia, Guadagno, Folena, Sasso, Aurisicchio, Ricci, Napoletano, Zanella.
Al comma 4, al secondo periodo, sopprimere le parole: Conseguentemente nonché le parole: all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 199,7, n. 449, sono soppresse le parole da: nonché la possibilità fino a: particolarmente gravi,.
*94. 62. De Simone, Ricci.
Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
94. 51. Bono, Giorgetti, Filipponio, Frassinetti, Perina, Rositani.
Gruppo di Lavoro CRC
Egregio Ministro Gelmini, le sottoscriventi associazioni del Gruppo di Lavoro CRC* esprimono la propria preoccupazione in merito alle disposizioni urgenti recentemente approvate [Conversione in Legge 169/08, con modificazioni, del Decreto Legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università e Mozione 1/00033, N.d.R.], e Le scrivono per richiedere alcune informazioni, oltre che per confermarLe il nostro impegno di monitorare l'impatto che tale legge avrà in termini di conformità alla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC), in particolare attraverso il Rapporto Supplementare per le Nazioni Unite che verrà predisposto dal Gruppo CRC nel corso del 2009.
Le preoccupazioni si riferiscono soprattutto alla reale possibilità di rispondere all'esigenza di una scuola che dovrebbe essere sempre più pronta ad affrontare situazioni di disagio e complessità, in considerazione dei mutati scenari sociali, economici, culturali, effettuando tagli significativi di risorse (circa 47.000 ATA [personale amministrativo, tecnico e ausiliario, N.d.R.] e 87.000 docenti) e di tempo (24 ore settimanali nella scuola primaria come offerta di base o standard).
Nella scuola primaria, in particolare, la nostra preoccupazione è legata alla possibilità che il maestro unico possa essere i
grado, ricevuta un'idonea formazione, di affrontare e risolvere da solo, nella complessità odierna della relazione educativa, le varie situazioni di disagio che potrebbero presentarsi nella classe e che, se affrontate nella manifestazione iniziale, potrebbe prevenire l'acutizzarsi del disagio.
[…]Nel 4° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della CRC in Italia, pubblicato il 27 maggio scorso, la nostra attenzione per quanto concerne l'attuazione del diritto all'istruzione (articolo 28 CRC) e le finalità educative (articolo 29 CRC) si è concentrata soprattutto sull'attuazione di tale diritto per i gruppi di minori più vulnerabili.
In particolare ci riferiamo al diritto all'istruzione per i bambini e adolescenti con disabilità che nell'anno scolastico 2007-2008 erano 161.686. In considerazione del fatto che ogni bambino e adolescente con disabilità ha il diritto di essere supportato nell'elaborare una propria ipotesi di vita e di perseguirla avendo a disposizione tutti i mezzi e le opportunità che la società gli offre (articolo 23 CRC), l'istruzione dovrebbe avere come obiettivo l'educazione inclusiva ed essere quindi finalizzata a favorire «lo sviluppo della personalità del bambino e dell'adolescente nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità» (Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Commento Generale n. 9, I diritti dei bambini e degli adolescenti con disabilità). La Legge Finanziaria per il 2008 prevedeva la stabilizzazione (ovvero l'assunzione) in tre anni del 70% degli attuali insegnanti di sostegno. Saremmo dunque interessati a conoscere quali siano le misure che il Ministero dell'Istruzione intende attivare per garantire effettivamente un'istruzione di qualità anche agli alunni con disabilità.
La Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990. L'Italia l'ha ratificata il 27 maggio 1991 con la Legge 176/91.
Per verificare che i principi sanciti dall'importante documento siano effettivamente rispettati, le Nazioni Unite chiedono ad ogni Stato di redigere e presentare ogni cinque anni un rapporto. Inoltre, per dare voce anche al punto di vista della società civile, le Organizzazioni Non Governative e del Terzo Settore hanno la possibilità di elaborarne uno supplementare.
Per questa ragione nel 2000 è nato in Italia il Gruppo di Lavoro per la CRC che l'anno successivo ha redatto un rapporto sulla condizione dell'infanzia in Italia supplementare a quello che il Governo Italiano aveva precedentemente presentato alle Nazioni Unite.
In seguito il Gruppo di Lavoro ha deciso di proseguire nella sua opera di monitoraggio, redigendo annualmente un rapporto di aggiornamento che verifica lo stato di applicazione della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza nel nostro Paese.
Anche nel maggio di quest'anno il Gruppo di Lavoro ha predisposto un rapporto supplementare a quello che il Governo Italiano è tenuto a presentare al Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (disponibile cliccando qui).
Sono oggi ben 73 le associazioni e organizzazioni non profit a far parte del Gruppo di Lavoro per la CRC e che hanno sottoscritto il Rapporto del 2008. A coordinarle è Save the Children Italia e tra esse vi sono anche il CND (Consiglio Nazionale sulla Disabilità) e l'ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale).
A firmare il presente documento indirizzato al ministro del'Istruzione Mariastella Gelmini sono state le seguenti organizzazioni:
Agedo - AGESCI - Ai.Bi. (Amici dei Bambini) - ANFFAS ONLUS - Arché ONLUS - Arciragazzi - ASGI - Associazione Bambini senza sbarre - Associazione Culturale Pediatri - Associazione Saveria Antiochia Omicron ONLUS - Associazione Stak-Andrea de Gasperi ONLUS - Associazione Valeria ONLUS - Batya, Associazione per l'accoglienza, l'affidamento e l'adozione - Camera Minorile di Milano - Centro Studi Hansel e Gretel - CIAI (Centro Italiano Aiuti all'Infanzia) - CISMAI - Cittadinanzattiva - CND (Consiglio Nazionale sulla Disabilità) - Coordinamento Genitori Democratici - Coordinamento La Gabbianella - Cooperativa Sociale Pralipé ONLUS - Federasma ONLUS - Ires CGIL - Il Sole ONLUS - Intervita ONLUS - Laboratorio per la Salute Materno Infantile-IRFMN - Legambiente scuola e formazione - Movimento Difesa del Cittadino-MDC Junior - Save the Children Italia - UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) - VIS.
Dichiarazione on. Pizza, Sott. MIUR
22 settembre 2008 - orizzontescuola
Lo ha detto il Sottosegretario all'Istruzione Pizza durante l'inaugurazione alla Provincia regionale di Catania dell'anno scolastico 2008 2009
Da un servizio di Mediterraneo News apprendiamo che ad attendere il Sottosegretario Pizza erano insegnanti precari di sostegno che hanno denunciato le conseguenze dei tagli sul sostegno attuati da Fioroni (e non dalla Gelmini, come riferisce la giornalista nel servizio)
Il sottosegretario ha rassicurato: "Il problema del sostegno è un problema grave. Io penso che in sede di finanziaria occorrerà porre rimedio"
23 settembre 2008 – ANIEF
A venti giorni dall’inizio dell’anno scolastico, dopo che i docenti sono rimasti a casa durante le convocazioni, anche i genitori si accorgono della gravità dei tagli delle ore di sostegno ai loro figli.
I tagli colpiscono pesantemente le regioni dove il rapporto tra alunni e insegnanti è inferiore a quello previsto dalla legge (1 a 2), ma dove la Scuola rimane l'unico fattore di integrazione in assenza delle risorse degli enti locali, e l'unico garante del principio costituzionale del diritto all'istruzione di ogni alunno.
I tagli, inoltre, sono riscontrabili a macchia di leopardo in tutto il territorio nazionale perché la legge ha involontariamente coperto la discrezionalità dell'amministrazione nell'assegnazione delle ore, eliminando il meccanismo che attribuisce posti in deroga all'organico complessivo, in base alle certificazioni presentate, e quindi la possibilità alle famiglie di vincere i ricorsi nei tribunali per l'assegnazione delle stesse.
Siamo stati i soli a denunciare in Consulta Nazionale sulla disabilità i tagli che sarebbero derivati dall'applicazione della nuova norma introdotta e con coerenza abbiamo impugnato al Tar Lazio la circolare applicativa.
Il Ministro Gelmini, la settimana scorsa, al question time della Camera ha rassicurato i Deputati affermando che non ha operato tagli al sostegno, ma ha presentato i dati relativi all'anno precedente, citando, peraltro, un numero complessivo di docenti, inferiore all'organico previsto dalla legge, e i tagli avvenuti l'anno precedente quando pure ci siamo mossi contro l'arbitrio dell'amministrazione prima dell'approvazione della legge. La stessa dichiarazione è stata fornita ai sindacati. Il sottosegretario Pizza, invece, a Catania, di fronte alle famiglie e ai docenti disoccupati ha dichiarato che sarebbe meglio occuparsene in Finanziaria. Noi abbiamo già presentato in audizione un emendamento che se approvato, risolverebbe il problema nel decreto legge n.137/2008. Il resto sono soltanto dichiarazioni d'intento che non restituiscono il diritto all'istruzione.
In questi giorni centinania di manifestazioni, sit-in, assemblee si stanno svolgendo sul territorio nazionale per sensibilizzare l'opinione pubblica, ma, tutti i direttori generali regionali dichiarano di aver le mani legate, mentre anche i poteri dei governatori delle regioni non possono travalicare la legge, che per noi, ribadiamo, è incostituzionale.
Per evitare equivoci, però, ricordiamo che la pubblicazione della sentenza del ricorso presentato dall'ANIEF al Tar Lazio, è propedeutica per poter vincere gli altri ricorsi da presentare ai Tar competenti per il reintegro delle ore di sostegno segnalate nelle certificazioni, richieste e non assegnate. Senza questi nuovi ricorsi non ci sarà mai l'attribuzione automaticam delle ore tagliate. Per questa ragione abbiamo chiesto ai colleghi di segnalarci i nominativi dei genitori che vogliono ricorrere, e di compilare le schede apposite entro il 30 settembre, onde contattare i ricorrenti, organizzare i ricorsi e procedere con ricorsi singoli per avere, presumibilmente, per novembre, il reintegro delle ore. Le schede devono essere inviate a aniefsostegno@libero.it
A partire dalla prima settimana di ottobre, genitori e colleghi saranno contattati per le modalità operative.