Regolamento poco costituzionale

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Regolamento poco costituzionale

Messaggiodi edscuola » 3 marzo 2009, 8:30

da ItaliaOggi

Regolamento poco costituzionale
Di Antonio G. Paladino

L'Istruzione ha comportamenti ai limiti dell'incostituzionalità. In ossequio alle disposizioni contenute nel nuovo articolo 117 della Costituzione, secondo cui spetta allo Stato la potestà legislativa di dettare le norme generali sull'istruzione, mentre alle regioni è demandato il compito di regolamentare i profili organizzativi della materia istruzione, la previsione di incaricare il dirigente dell'ufficio scolastico regionale della distribuzione del personale docente tra le varie istituzioni scolastiche, così come quello destinato all'integrazione degli alunni disabili, sembra violare tali fondamentali principi. E' quanto ha messo nero su bianco il Consiglio di Stato, nel testo del parere n.30/2009, con il quale ha reso noto il proprio parere, favorevole ma con osservazioni, in merito al regolamento del ministero dell'istruzione sulla riorganizzazione della rete scolastica. Che nel giro di tre anni, a decorrere dal prossimo, dovrà portare a un risparmio di 85 milioni di euro attraverso l'incremento del numero di alunni per classe e l'accorpamento delle piccole sedi. Favorevole anche l'altro parere sul decreto che la scuola primaria. Entrambi gli atti ministeriali (attuativi dell'articolo 64 del decreto legge 112/2008) sono così approdati all'ultimo consiglio dei ministri per il via libera definitivo. Secondo i magistrati guidati da Paolo Salvatore non è certamente il Consiglio di Stato la sede deputata in cui verificare la legittimità costituzionale dell'articolo 64 attuato dal regolamento, ma non si può non evidenziare che la materia oggetto dell'intervento in esame «incrocia diversi aspetti di competenza sia dello Stato che delle regioni». Due i principali aspetti contenuti nel regolamento sulla riorganizzazione delle scuole che hanno fatto apporre rilievi al collegio di Palazzo Spada. Le perplessità del collegio sono sorte alla lettura dell'articolo 2, comma 5 dello schema di regolamento. Qui si prevede che i dirigenti degli uffici scolastici regionali provvedano alla ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale, attraverso intese con gli enti territoriali e con riguardo alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, soprattutto in relazione all'ubicazione degli istituti in comuni montani o in piccole isole. Questa previsione, scrive il consiglio, appare in contrasto con quanto messo nero su bianco dalla Consulta (sentenza n.13/2004), proprio con riguardo alle norme statali che a tale organo affidavano il compito di distribuire, a livello regionale, il personale docente. Non si deve dimenticare, si legge nel parere, che il dirigente regionale è il capo di quell'ufficio scolastico che costituisce «articolazione periferica del Ministero dell'istruzione». Ora, se è vero (ex art.117 Cost.) che lo Stato provvede alle norme generali sull'istruzione, mentre le regioni provvedono alla determinazione dei principi organizzativi, la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, materia strettamente connessa alla programmazione della rete scolastica, non può esercitarsi altrimenti se non attraverso la determinazione dei principi organizzativi che spetta solo alle regioni svolgere con una propria disciplina. Una argomentazione da tempo caldeggiata dalle regioni, che ora potrebbero riutilizzare anche questo parere del Cds in eventuali successivi ricorsi. Per le stesse considerazioni, il consiglio di Stato ha rilevato come «non conforme al quadro costituzionale» anche la disposizione contenuta all'articolo 5 del regolamento in esame, secondo cui i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, sentite le regioni e gli enti locali, individuano le modalità di distribuzione delle risorse utili all'integrazione degli alunni disabili.
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