Precedenza al part-time per malati affetti da patologie ...

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Precedenza al part-time per malati affetti da patologie ...

Messaggiodi edscuola » 4 luglio 2011, 16:38

da Tecnica della Scuola

Precedenza al part-time per malati affetti da patologie oncologiche e familiari di studenti con sindrome Dsa
di Lara La Gatta

Hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro i lavoratori del settore pubblico e di quello privato affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata dalla competente commissione medica.
Tali lavoratori hanno poi anche diritto alla successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno a seguito della richiesta.
A ribadirlo è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, che con la circolare n. 9 del 30/06/2011 si occupa di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e alla rivalutazione delle situazioni di trasformazione già avvenute alla data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008.
In particolare, i titoli di precedenza nella trasformazione sono previsti a favore dei:

lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche;
lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, con riconoscimento di un'invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
lavoratori con figli conviventi di età non superiore a tredici anni;
lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave.
Altra situazione tutelata è quella dei famigliari di studenti che presentano la sindrome Dsa (Disturbi Specifici di Apprendimento). A tale proposito, la legge n. 170 del 2010, che ha previsto apposite misure di sostegno per tale ipotesi, fa rinvio ai CCNL per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto e, pertanto, la concreta attuazione del diritto è subordinata alla regolamentazione da parte dei contratti stessi.
“Comunque - sottolinea la circolare - la posizione di questi dipendenti deve essere considerata come assistita sin da subito da una tutela particolare e, quindi, deve essere valutata nell'ambito di quanto già previsto dal citato art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dai Ccnl vigenti in ordine alla flessibilità dell'orario”.
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